Autovelox e multe, le regole da rispettare

22 Mar 2013 | Di | Categoria: Pagine utili Dossier.Net

Autovelox, velocità, sicurezza stradale sono elementi connessi fra loro. E’ bene, quindi, conoscere le norme del Codice della strada per quanto attiene ai limiti di velocità, rilevati negli ultimi anni da apparecchi come gli autovelox, che non lasciano scampo in caso di violazione. In questi casi, le multe sono piuttosto elevate.
Il fattore più direttamente interessato alla sicurezza stradale è la velocità, in quanto è provato lo stretto legame tra la velocità elevata e la mortalità per incidente stradale. I limiti massimi di velocità sono fissati dall’articolo 142, comma 1, del Codice della strada, come si può leggere nella sottostante tabella.

TUTTE LE REGOLE SULLA VELOCITÀ – I LIMITI DA RISPETTARE
(Articolo 142, comma 1, del Codice della strada)
Km/h Tipologia di strade
50 Km/h Strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
90 Km/h Strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali.
110 Km/h Strade extraurbane principali (ridotta a 90 Km/h in caso di maltempo).
130 Km/h Autostrade (ridotta a 110 Km/h in caso di maltempo).

Le sanzioni previste per chi non osserva i limiti massimi di velocità sono indicate dall’articolo 142, commi 7, 8, 9 e 9-bis del Codice della strada, diversificate a seconda della gravità della violazione (si veda la sottostante tabella).

LE SANZIONI PER CHI SUPERA I LIMITI DI VELOCITÀ
(Articolo 142, commi 7, 8, 9 e 9 bis, del Codice della strada)
Km/h Sanzione

fino a 10 Km/h

(comma 7)

39/159 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro.

Tra i 10 e i 40 Km/h

(comma 8)

159/639 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro.

Decurtazione di 3 punti della patente di guida.

Oltre i 40 e fino ai 60 Km/h

(comma 9)

500/2000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro.

Decurtazione di 6 punti della patente di guida.

1/3 mesi

Sanzione accessoria della sospensione della patente*.

Oltre i 60 Km/h

(comma 9 bis)

779/3.119 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro.

Decurtazione di 10 punti della patente di guida.

6/12 mesi

Sanzione accessoria della sospensione della patente**.

  * Quando si incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9 la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.

** Quando si incorre, in un periodo di due anni, in un’ulteriore violazione del comma 9 bis si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

L’autovelox va segnalato

L’eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di rilevamento fissi o mobili.

Sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (tutor), nonché i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dall’articolo 345 del regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Tali apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità in un dato momento, in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

Gli strumenti utilizzabili, quindi, si possono distinguere, quanto a modalità di accertamento:

  • in dispositivi per l’accertamento della velocità istantanea o puntuale;
  • e dispositivi per la velocità media.

Tutti gli apparecchi devono essere approvati dal Ministero e in sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h.

Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Quindi, non possono essere impiegate apparecchiature con tolleranza superiore e qualora dalla riduzione percentuale risultino decimali, non possono essere ulteriormente oggetto di di riduzione.

L’articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.

Nelle istruzioni operative, allegate alla circolare del ministero dell’Interno del 14 agosto 2009, è stato precisato che il rispetto delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione, realizzata con l’impiego di apparecchiature di controllo, deve essere garantito mediante l’uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa.

Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto del ministro dei Trasporti e dell’Interno, in data 15 agosto 2007.

La distanza

Il citato decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma, più generalmente, stabilisce che tale distanza deve essere «adeguata» in modo da garantirne il preventivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

Salvo casi particolari, in cui l’andamento planoaltimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere «adeguata» la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’articolo 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della strada per la collocazione dei segnali di prescrizione, distanza che consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito.

Infine, la distanza massima tra segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a 4 chilometri e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

La Corte di cassazione, sezione II civile, con sentenza n. 13727 del 22 giugno 2011, al riguardo, ha affermato che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità, a seguito della legge n. 160/2007, è previsto per tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi e mobili installati sulla rete stradale gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.

Limitatamente alle postazioni mobili di controllo, l’esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attravero l’impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale del 2007.

Le postazioni mobili possono essere ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali.

Multa valida anche se manca l’agente

Tra le contestazioni più spesso avanzate dagli automobilisti, e frequentemente utilizzata nei ricorsi contro il verbale e la sanzione per violazione delle norme sui limiti di velocità sulle strade, ci sono l’assenza di un agente al momento dell’accertamento della violazione così come l’assenza di talune informazioni nel verbale.

Su questa delicata materia bisogna però fare molta attenzione, anzitutto perché, per il Codice, c’è strada e strada. E poi perché la disciplina che regola la materia è piuttosto complessa.

L’accertamento

Per l’accertamento della violazione ai limiti di velocità è sempre richiesta la presenza dell’organo di polizia stradale, tranne quando si tratti di dispositivi collocati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ovvero sulle extraurbane secondarie e urbane di scorrimento.

Per queste ultime, l’impiego degli strumenti per la rilevazione degli eccessi di velocità senza contestazione immediata della violazione è consentito solo nei tratti di strada individuati da un apposito decreto del prefetto.

Infatti, l’articolo 4 del decreto legge 121/2002 convertito dalla legge 168/2002, consente l’installazione e l’impiego di dispositivi in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni ai limiti di velocità, senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di polizia stradale, legittimando l’accertamento e la contestazione differita, senza richiedere che l’impossibilità della contestazione immediata sia motivata caso per caso.

Pertanto, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali tali dispositivi possono essere sempre utilizzati.

Per le strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, spetta al prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico per l’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali permane l’attività di controllo con intervento diretto degli organi di polizia stradale.

Il verbale

In tali casi i dispositivi per la rilevazione degli eccessi di velocità devono essere impiegati in modo da consentire, ove possibile, il fermo immediato del conducente per contestargli direttamente la violazione.

In caso di impossibilità, il verbale deve indicare, in modo preciso, i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione immediata della violazione. Questa non richiede che l’agente accertatore disponga di prove fotografiche o video a supporto della rilevazione effettuata.

Sulla base delle disposizioni dell’articolo 142 – e conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale – in caso di contestazione immediata, la fotografia o la ripresa video rappresenta una documentazione ulteriore, ma non indispensabile e necessaria, in quanto la piena efficacia e la validità della contestazione si realizzano con l’accertamento diretto da parte dell’organo accertatore.

In caso di contestazione differita, al fine di tutelare la privacy, le foto o i filmati non sono allegati al verbale. Infatti, conformemente al parere del Garante per la tutela dei dati personali del 22 ottobre 1998, in nessun caso deve essere inviata la fotografia che ritrae il veicolo oggetto della contestazione.

Il trasgressore, tuttavia, ha il diritto di visionare la fotografia, presso l’ufficio dell’organo accertatore o estrarne copia, previo pagamento, in tal caso, delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione per la stampa.

Per motivi di privacy, se dalla foto si possono identificare i passeggeri a bordo del veicolo, questi devono essere resi irriconoscibili.

Il verbale di accertamento dovrà contenere gli elementi previsti dall’articolo 383 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, ovvero l’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui è avvenuta la violazione, delle generalità del trasgressore e l’indicazione del proprietario o dell’obbligato in solido, del tipo e della targa del veicolo, degli estremi della patente di guida del conducente, la sommaria esposizione del fatto nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione, in caso di contestazione immediata.

Per generalità devono intendersi il cognome, il nome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, indirizzo nel caso di persona giuridica: indicazione della ragione sociale ed eventualmente del nominativo del legale rappresentante.

Controlli periodici sulle apparecchiature elettroniche

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni ai limiti di velocità non devono essere sottoposte a controlli periodici finalizzati alla taratura dello strumento di misura, se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso.

In particolare, per tutte le apparecchiature approvate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori non prevedono alcuna verifica periodica di funzionalità, essendo le stesse dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento.

Le apparecchiature, invece, di più recente approvazione, utilizzate in modalità automatica, cioè senza la presenza e il diretto controllo dell’operatore, devono essere sottoposte ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione, da effettuarsi a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.

La Corte di cassazione, con sentenza 14566/2007 (II sezione civile) ha precisato che «nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità».

Pertanto, se omologata, l’efficacia probatoria dell’apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze debitamente provate, il difetto di costruzione o funzionamento del dispositivo (Cassazione civile n. 10212/2005).

Ricorso al prefetto entro 60 giorni

Se l’accertamento non è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla legge, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione, al prefetto, ai sensi dell’articolo 203 del Codice della strada o, in alternativa, entro 30 giorni, al giudice di pace, ai sensi dell’articolo 204-bis del Codice della strada.

Si rammenta che se viene effettuato il pagamento in misura ridotta, rimane preclusa la possibilità di impugnare l’accertamento della violazione in sede amministrativa o giurisdizionale.

Se non sono rispettati i termini stabiliti dall’articolo 201 del Codice della strada per la notifica del verbale (entro 90 giorni dall’accertamento della violazione oppure, quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, entro 100 giorni a uno dei soggetti obbligati in solido) si estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione.

La Corte di cassazione, nel ribadire l’obbligatorietà della preventiva segnaletica di informazione della presenza dell’autovelox ai fini della validità del verbale di contestazione, ha affermato che non è anche necessaria una specifica indicazione nel processo verbale sotto comminatoria di nullità, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività della nullità degli atti (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 13 gennaio 2011, n. 680).

Si è del parere che, in caso di accertamenti extraurbani con postazioni mobili di rilevamento, è importante che sia indicata la progressiva chilometrica quando sulla stessa strada siano previsti limiti di velocità diversi, come anche l’indicazione del territorio comunale o della provincia, in quanto comporta la possibilità di verificare la legittimità dell’accertamento effettuato da Corpi o Organi con competenza territoriale limitata, nonché di individuare l’autorità territorialmente competente per la presentazione dell’eventuale ricorso in quanto l’impugnazione è collegata al luogo dell’accertamento.

Infine, La Cassazione, con sentenza n. 1911 del 28 gennaio 2010, ha affermato che, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.

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