Bonus Irpef a cassintegrati e lavoratori in mobilità

15 Mag 2014 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso tre circolari che chiariscono i contenuti del decreto Irpef, cioè del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014. Il bonus di 80 euro sarà esteso anche ai cassintegrati ed ai lavoratori in mobilità: oltre che ai dipendenti, esso spetterà a chi usufruisce di prestazioni a sostegno del reddito, come la cassa integrazione, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione. Per verificare i limiti di reddito (cioè 26.000 euro lordi all’anno), non vanno conteggiati i premi di produttività, tassati con l’imposta sostitutiva del 10%. La prima circolare dell’Agenzia delle Entrate è la n. 8/E del 28 aprile, la seconda è la n. 9/E del 14 maggio 2014 e la terza è la n. 10 emanata anch’essa il 14 maggio.

Soggetti residenti all’estero
Il testo del decreto legge n. 66 del 2014, intitolato titolato ‘Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale’, prevede che il bonus venga concesso pure ai lavoratori che non risiedono sul territorio nazionale, purché sia soggetto alla tassazione italiana e prodotto nel territorio dello Stato.

Calcolo dei giorni di lavoro
Il bonus di 80 euro è rapportato al periodo di lavoro svolto durante l’anno; pertanto, occorre far riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. I giorni per i quali non spetta alcun reddito (ad esempio, un periodo di aspettativa senza assegni) vanno sottratti. Tra i beneficiari cono compresi i lavoratori con contratto part time.

Cassa integrazione e indennità di mobilità
Per quanto riguarda le somme percepite tramite la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione, il credito va calcolato facendo riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L’ente erogatore è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, avvalendosi dei dati a propria disposizione.

Eredi del lavoratore
Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti prima del mese di maggio. Il bonus sarà determinato nella sua dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi. Se il decesso avviene dopo l’inizio dell’erogazione del bonus da parte del sostituto d’imposta, l’importo maturato nel periodo di paga e percepito dagli eredi, non costituisce reddito per gli stessi eredi.

Calcolo del bonus
Queste sono le modalità per determinare il bonus da corrispondere in ciascun periodo di paga:

  • per quanto riguarda la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, essa deve essere superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi su cui è stata calcolata l’imposta lorda;
  • se il periodo di lavoro svolto nel 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo determinato in base al reddito complessivo va rapportato al numero dei giorni di lavoro;
  • la ripartizione del bonus complessivo potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre (245 giorni), il credito dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero credito tra le retribuzioni percepite nel 2014 (ad esempio, se il lavoro si è protratto da maggio a dicembre, il bonus andrà diviso in otto quote di pari importo; non è consentito suddividere il bonus di 640 euro annui per 12 mensilità, erogando 53,33 euro per ciascuno degli otto mesi compresi fra da maggio a dicembre 2014).

Bonus e precedenti rapporti di lavoro
Se il lavoratore è stato assunto nel corso del 2014 dopo un precedente rapporto di lavoro, queste sono le regole da seguire:

  • se l’interessato consegna il Cud relativo al precedente rapporto di lavoro, il nuovo sostituto d’imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel modello per verificare se e in che misura spetta il bonus;
  • se non viene prodotto il Cud relativo al precedente rapporto, il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione.

Rapporti di lavoro contestuali
Se un lavoratore è titolare di redditi derivanti da più rapporti contemporanei che singolarmente danno diritto al bonus ma il reddito complessivo supera i limiti imposti dal provvedimento, l’interessato è tenuto a comunicare la circostanza ai sostituti d’imposta che, di conseguenza, non dovranno riconoscere il credito. Invece, qualora il totale dei redditi non superi la soglia prevista, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei sostituti d’imposta di non riconoscere il credito.

Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito
Il sostituto d’imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni, può ricalcolare il bonus, recuperandolo nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se invece le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, al momento del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Determinazione del reddito complessivo
Per verificare il limite del reddito complessivo (26.000 euro lordi all’anno), vanno considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Nel calcolo del reddito, invece, non va tenuto conto delle somme percepite per incrementi di produttività e sottoposte a tassazione sostitutiva.

Retribuzioni convenzionali e “frontalieri”
Il credito spetta anche a coloro che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, Tuir), trattandosi di redditi che confluiscono nel reddito complessivo, sebbene determinati con modalità diverse da quelle ordinarie. Per i lavoratori “frontalieri”, la verifica della spettanza del bonus e la determinazione del relativo importo va effettuata tenendo conto del reddito eccedente la franchigia di 6.700 euro.

Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti
I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate a titolo di bonus mediante compensazione con somme a debito, indicando nel modello F24 il codice tributo “1655“. Questa modalità di recupero (compreso l’impiego dello stesso codice tributo) può essere adottata anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello ‘F24 enti pubblici’, per i versamenti fiscali e contributivi. A tal fine, occorre presentare: il modello F24 “ordinario” con saldo pari a zero, indicando nella colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e nella colonna “importi a debito versati” il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; per eventuali somme da versare, va usato il modello “F24 enti pubblici”, indicando i relativi codici e le causali.

La circolare n. 10 del 14 maggio tratta tematiche più specifiche che esulano dal bonus Irpef in busta paga. Qui sotto si riportano le novità principali.

Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Nell’ambito del “bonus ristrutturazioni”, il “bonus arredi” è fruibile solo nel caso in cui le misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi siano inquadrabili come interventi di manutenzione ordinaria (soltanto se sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Compensazioni e crediti d’imposta
Il limite di 15.000 euro introdotto dalla Stabilità 2014 – oltre il quale diventa obbligatorio il visto di conformità della dichiarazione per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, da ritenute alla fonte, da imposte sostitutive) – riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale”. Tale limite va riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Le compensazioni oltre la soglia di 15.000 euro possono avvenire anche prima di presentare la dichiarazione da cui emergono i crediti, diversamente da quanto previsto per le compensazioni Iva. La disposizione riguarda i crediti maturati a partire dall’anno d’imposta 2013. Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2012, non utilizzato nel corso del 2013, può essere compensato senza tener conto del nuovo limite fino a quando non confluisce nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

Misure per lavoratori dipendenti e assimilati
In assenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e di riconoscimento di eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, i controlli preventivi sui rimborsi da 730 superiori a 4.000 euro non trova applicazione. In tali circostanze, anche se i rimborsi non superano i 4.000 euro, sono effettuati “ordinariamente” dal sostituto d’imposta, senza alcun controllo preventivo. Inoltre, l’importo utilizzato in compensazione per i versamenti di altri tributi (Imu, Tasi, eccetera) non è rilevante ai fini della verifica del limite dei 4.000, poiché non risulta come eccedenza nel quadro F del modello 730,

Indagini finanziarie
Nelle indagini finanziarie relative ai privati non si applicano le presunzioni sui prelevamenti, poiché gli stessi non sono tenuti a conservare alcun documento contabile; la presunzione sui prelevamenti opera soltanto per chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo. Diversamente, la presunzione per i versamenti si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali.

Redditometro
Le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi (in particolare, per il calcolo delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, acqua e condominio, parametrate ai metri quadri della casa, e delle spese relative all’utilizzo di veicoli, parametrate ai kw di potenza). Gli importi corrisposti per le spese attinenti a beni e servizi di uso corrente (per il cui contenuto induttivo si fa esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza) concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito e formano oggetto di contraddittorio esclusivamente se individuati puntualmente dall’ufficio. Anche le spese per elettrodomestici, arredi ed altri beni e servizi per la casa concorrono alla ricostruzione del reddito soltanto in presenza di importi effettivamente risultanti dai dati disponibili in Anagrafe tributaria. Alla ricostruzione sintetica del reddito le spese certe concorrono il fitto figurativo e la quota di risparmio formatasi durante l’anno e non utilizzata per investimento o consumi. Qualora il contribuente non rispondesse all’invito di fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro, attuerebbe un comportamento sanzionabile; di ciò sarà data specifica avvertenza nell’invito.

Modello Cud
Il modello Cud non può essere considerato una dichiarazione validamente presentata (contrariamente a quanto previsto in materia di condono dalla legge 289/2002). Pertanto, se il contribuente titolare di un Cud ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a farlo, il potere di accertamento sarà esercitabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata (articolo 43 del Dpr 600/1973).

Normativa da consultare

» Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesso il 9 maggio 2014, con cui è stata data notizia del bonus in busta paga.

» Circolare n. 8/E emessa il 28 aprile 2014 dall’Agenzia delle Entrate in merito all’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

» Circolare n. 9/E emessa il 14 maggio 2014 dall’Agenzia delle Entrate, contenente chiarimenti sull’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

» Circolare n. 10/E emessa il 14 maggio 2014 dall’Agenzia delle Entrate, contenente chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata.

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