Calcolo Diritti Usufrutto e Rendite 2015
31 Dic 2014 | Di Redazione | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsA seguito del cambio del tasso di interesse legale, passato dall’1% allo 0,5% a decorrere dal primo gennaio 2015, il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto per l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. L’atto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014.
L’usufrutto è il diritto di godere di un bene mobile (come un’autovettura) o immobile (ad esempio, una casa). La sua durata può essere stabilita in un numero di anni predeterminato oppure, nei casi più frequenti, in rapporto all’età del beneficiario. I coefficienti aggiornati a decorrere dal primo gennaio 2015 servono ad eseguire i calcoli per quantificare il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché i valori dell’usufrutto per tutta la vita del beneficiario e della relativa nuda proprietà nei casi di separazione dei due diritti: in caso di vendita o donazione con riserva di usufrutto ed in caso di rinuncia al diritto di usufrutto. Il
valore dell’usufrutto concesso per l’intera vita di una persona varia in base all’età del beneficiario oppure, qualora vi siano più usufruttuari, in base all’età del più giovane di essi. Il valore dell’usufrutto viene calcolato moltiplicando la rendita annua per il coefficiente stabilito in relazione all’età dell’usufruttuario.
I criteri per il calcolo dell’usufrutto sono stabiliti dagli articoli 14 e 17 del Decreto legislativo n. 346, emanato il 31 ottobre 1990 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), con l’applicazione dei coefficienti indicati nel prospetto allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). Poiché la modalità di calcolo fa riferimento al tasso d’interesse legale vigente, il coefficiente da utilizzare per eseguire le necessarie moltiplicazioni deve essere di volta in volta aggiornato.
Il valore dell’usufrutto vitalizio viene determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso d’interesse legale e moltiplicando il valore precedentemente ottenuto per il coefficiente specificato nella tabella allegata al Decreto presidenziale n. 131 del 1986 (coefficiente aggiornato al tasso di interesse legale), in modo da rapportarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.
I nuovi coefficienti stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 dicembre 2014 si applicano:
– agli atti pubblici formati a decorrere dal 1° gennaio 2015;
– agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 1° gennaio 2015;
– alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2015;
– alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2015;
– alle successioni apertesi a decorrere dal 1° gennaio 2015;
– alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La sottostante tabella va utilizzata, ad esempio, quando si acquista soltanto la nuda proprietà di un immobile. In tal caso caso, la base imponibile da tassare per il trasferimento della nuda proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà ed il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Decreto presidenziale n. 131 del 1986). Quest’ultimo valore si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile, cioè il valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale dello 0,5% dal primo gennaio 2015, per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.
Esempio di calcolo
Valore della piena proprietà dell’immobile = 300.000 euro (A);
Tasso di interesse legale = 0,5% (B);
Età dell’usufruttuario = 64 anni;
Coefficiente corrispondente all’età del beneficiario = 100 (C);
Rendita annua = 300.000 euro (A) x 0,5 (B) = 1.500 euro (D);
Valore dell’usufrutto = 1.500 euro (D) x 100 (C) = 150.000 euro (E);
Valore della nuda proprietà = 300.000 euro (A) – 150.000 euro (E) = 150.000 euro.
TESTO DEL DECRETO 22 DICEMBRE 2014
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 22 dicembre 2014
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29/12/2014)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto dell’11 dicembre 2014 del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
Decreta:
Art. 1
1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l’annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l’annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015.
Roma, 22 dicembre 2014
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
Il ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,5 per cento.
================================================================= |Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente | +=====================================+=========================+ | da 0 a 20 | 190,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 21 a 30 | 180,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 31 a 40 | 170,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 41 a 45 | 160,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 46 a 50 | 150,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 51 a 53 | 140,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 54 a 56 | 130,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 57 a 60 | 120,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 61 a 63 | 110,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 64 a 66 | 100,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 67 a 69 | 90,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 70 a 72 | 80,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 73 a 75 | 70,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 76 a 78 | 60.00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 79 a 82 | 50,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 83 a 86 | 40,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 87 a 92 | 30,00 | +-------------------------------------+-------------------------+ | da 93 a 99 | 20,00 | +-------------------------------------+-------------------------+