Codici tributo per il versamento Imu tramite Modello F24
12 Apr 2012 | Di Giuseppe | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsIstituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta municipale propria sugli immobili, meglio conosciuta come Imu. La nuova imposta, che sostituisce la vecchia Ici, è stata anticipata al 2012 (in forma sperimentale) dall’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
I codici tributo sono stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012. Con lo stesso provvedimento, si è proceduto alla ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Come si legge nella stessa Risoluzione n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate, questi sono i codici tributo necessari per consentire il versamento delle somme dovute, tramite modello F24:
- “3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” – denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” – denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” – denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” – denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento della vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ferme restando l’esposizione nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
- da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale”;
- da “3902” a “3941″ denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
- da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Inoltre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con Risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e delle sanzioni relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili restano invariati.
Quanto previsto dalla Risoluzione avrà efficacia a decorre dal 18 aprile 2012.
Cliccare qui per scaricare il testo completo della Risoluzione 35/E del 12 aprile 2012.