Come pagare la mini rata Imu a gennaio

6 Gen 2014 | Di | Categoria: Pagine utili Dossier.Net

L’abolizione della prima rata Imu non ha comportato la totale eliminazione dell’imposta municipale sugli immobili per i proprietari delle prime case. Infatti, entro il prossimo 24 gennaio 2014, in migliaia di Comuni italiani i contribuenti dovranno versare un conguaglio per il saldo Imu, non abolito ma solamente ridotto a causa della mancata copertura finanziaria; in sostanza, lo Stato non ha potuto disporre di risorse sufficienti per cancellare del tutto l’Imu 2013 sull’abitazione principale, sui terreni agricoli, sui fabbricati rurali.

I Comuni dove si dovrà pagare la mini rata Imu a gennaio

La cosiddetta mini rata Imu di gennaio, cioè il conguaglio del saldo che dovrà essere versato dai proprietari di immobili, non riguarda tutti i Comuni italiani, ma solamente una parte di essi. L’importo parziale del saldo Imu deve essere pagato in tutti quei Comuni dove per il 2013 sono state deliberate aliquote superiori a quelle di base fissate dalla legge che ha anticipato l’imposta locale di due anni. Le aliquote di base sono il 4 per mille (equivalente allo 0,4%) sull’abitazione principale, il 7,6 per mille (equivalente allo 0,76%) sui terreni agricoli, il 2 per mille (equivalente allo 0,2%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Ad esempio, il Comune di Roma nel 2013 ha deliberato un’aliquota del 5 per mille sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). Di conseguenza, i romani titolari della prima casa dovranno pagare la mini rata Imu di gennaio, poiché è stata superata l’aliquota standard (4 per mille) fissata dalla legge.

Quanti sono i Comuni dove si pagherà la mini rata Imu

Le stime sul numero dei Comuni interessati al conguaglio del saldo a gennaio sono approssimative, poiché le municipalità hanno avuto tempo fino al 9 dicembre 2013 per modificare le aliquote sugli immobili; inoltre, non sono state obbligate a comunicare le variazioni al Ministero delle Finanze. Pertanto, per avere la certezza di non sbagliare, si consiglia di telefonare al Comune dove è situato l’immobile, oppure di consultare il suo sito web, se aggiornato.
In base ai conteggi, dovrebbero essere circa 2.400-2.500 i Comuni (50 dei quali capoluoghi di provincia) in cui sono state deliberate aliquote superiori a quelle di base per le categorie che hanno beneficiato dell’abolizione della prima rata Imu grazie al decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 (secondo le analisi dell’Ifel, il centro studi dell’Associazione Nazionale dei Comuni, i municipi con l’aliquota Imu 2013 sulla prima casa superiore a quella base sono 2.391).

» Clicca qui per consultare l’elenco dei 2391 Comuni dove si paga la Mini Imu.

Queste, le categorie catastali per le quali è stata abolita la prima rata Imu:
1. abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, delle ville, classificate nella categoria catastale A/8, e dei castelli o dei palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3. terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da agricoltori professionali.

Le aliquote per la prima casa deliberate nei capoluoghi di regione

Capoluoghi di regione in ordine alfabetico (con Bolzano, capoluogo di provincia).

Si paga la mini Imu
Ancona: prima casa aliquota 0,6%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Non si paga la mini Imu
Aosta: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 0,76%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Non si paga la mini Imu
Bari: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 0,76%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%.
Si paga la mini Imu
Bologna: prima casa aliquota 0,5%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Non si paga la mini Imu
Bolzano: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 0,76%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Non si paga la mini Imu
Cagliari: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 0,96% (*); fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu
Campobasso: prima casa aliquota 0,5%; terreni agricoli 1,06% (*); fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu
Catanzaro: prima casa aliquota 0,6%; terreni agricoli 0,96%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Non si paga la mini Imu
Firenze: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 0,76%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu
Genova: prima casa aliquota 0,58%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Non si paga la mini Imu
L’Aquila: prima casa aliquota 0,37%; terreni agricoli 0,76%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu
Milano: prima casa aliquota 0,6%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu
Napoli: prima casa aliquota 0,6%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 1,06%.
Si paga la mini Imu
Palermo: prima casa aliquota 0,48%; terreni agricoli 0,76%; fabbricati rurali ad uso strumentale 1,06%.
Si paga la mini Imu
Perugia: prima casa aliquota 0,6%; terreni agricoli, esenti; fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti.
Si paga la mini Imu
Potenza: prima casa aliquota 0,6%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 1,06%.
Si paga la mini Imu
Roma: prima casa aliquota 0,5%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%.
Si paga la mini Imu
Torino: prima casa aliquota 0,575%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu solo per i terreni
Trento: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 0,783%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.
Si paga la mini Imu solo per i terreni
Trieste: prima casa aliquota 0,39%; terreni agricoli 0,97%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%.
Si paga la mini Imu solo per i terreni
Venezia: prima casa aliquota 0,4%; terreni agricoli 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.

* I contribuenti del Comune di Cagliari sono comune esentati dal pagamento della mini Imu.

Come si calcola la mini rata Imu di gennaio 2014

Il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 ha formalmente abolito la seconda rata Imu per le abitazioni principali (o assimilate) che non rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); i titolari di immobili di pregio continueranno a pagare l’imposta municipale sugli immobili. L’abolizione dell’Imu sulla prima casa è stata tuttavia parziale, poiché il saldo Imu sarà dovuto nei Comuni dove sono state deliberate aliquote superiori a quelle standard per le prime case, i terreni agricoli, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il conguaglio va versato nella misura del 40% della differenza d’imposta tra l’aliquota standard (per la prima casa è il 4 per mille, ovvero lo 0,4%) e quella calcolata con l’aliquota fissata o confermata nel 2013 dal Comune di residenza. In pratica, il contribuente deve innanzitutto verificare se il Comune dove è situato l’immobile ha deliberato aliquote superiori a quelle di base. Poi, deve calcolare l’imposta rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il coefficiente relativo al tipo di immobile (per le abitazioni è pari a 160, per i terreni agricoli appartenenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110, per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 65). Quindi, al risultato ottenuto, si applicano prima le aliquote di base e successivamente quelle superiori adottate dal Comune. Per concludere l’operazione, basta fare la differenza fra i due importi e calcolare il 40% di quanto dovuto (il restante 60% è coperto dallo Stato), che dovrà essere versato nelle casse municipali. Il pagamento di tale quota dovrà avvenire entro il 24 gennaio 2014.

Va rimarcato che il calcolo deve essere eseguito rapportandolo all’imposta complessiva (acconto e saldo) e non soltanto alla seconda rata e che, in relazione ai singoli beni, va effettuato un arrotondamento al centesimo di euro (per difetto se la parte decimale è pari o inferiore a 49, per eccesso se va da 50 a 99). L’importo finale si ottiene sommando le imposte calcolate sui singoli beni. Gli importi da versare, invece, devono essere arrotondati all’euro inferiore se la frazione decimale è minore o uguale a 49 centesimi, oppure all’euro superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, analogamente a quanto avviene per il calcolo dell’Irpef.

La normativa in vigore stabilisce l’esenzione dal pagamento quando esso consiste in versamenti inferiori ad una certa soglia, riferita all’imposta dovuta per l’intero anno solare. In genere, si tratta di 12 euro, ma i Comuni hanno la facoltà di variarla; pertanto, ad esempio, può accadere che il Comune di Trento non preveda pagamenti inferiori ai 12 euro, mentre il Comune di Palermo abbassa a 5 euro la soglia dell’esenzione.

Che cosa accade nei Comuni dove sussiste l’obbligo di versare la mini rata Imu allorché l’imposta dovuta con l’aliquota standard è inferiore alla soglia minima per il pagamento? In merito, non sono state diramate direttive, né sono stati forniti chiarimenti ufficiali. Un’interpretazione plausibile è quella secondo cui la prima rata Imu non andrebbe considerata perché abolita senza condizioni, mentre il residuo andrebbe conteggiato nel saldo (solo a fine anno è stata prospettata un’imposizione imprevista ai cittadini, stabilendo di fatto una differenziazione fra acconto e conguaglio). Per chiarire il caso, ecco un esempio. Un contribuente avrebbe dovuto pagare un’imposta di 10 euro rispettando l’aliquota base. Di conseguenza, avrebbe potuto godere dell’esenzione dal versamento. Nel Comune dove sorge l’immobile, però, è stata deliberata un’aliquota superiore a quella standard e quindi è sorto l’obbligo di pagare la mini rata Imu di gennaio. Ipotizzando che lo stesso contribuente avrebbe dovuto sborsare 5 euro per l’acconto ed altrettanti per il saldo, questi ultimi 5 euro dovrebbero essere sommati all’Imu dovuta applicando le aliquote maggiorate dal Comune e dovrebbero far parte della quota del 40% a carico del contribuente. Di converso, si potrebbe argomentare che già nel decreto di abolizione della prima rata Imu si accennava alla eliminazione della seconda, rimandando ad una fase successiva i dettagli normativi ed il reperimento delle risorse a copertura dello sgravio. Senza delucidazioni ufficiali, una risposta assoluta appare improbabile.

Attenzione: l’abolizione del saldo Imu per l’abitazione principale è limitata ad una (1) sola pertinenza, di categoria catastale C/2, C/6, C/7. Se un immobile dispone di più pertinenze, su di esse si deve versare il regolare saldo Imu. Rapportando tale limitazione al conguaglio di gennaio 2014, ne deriva che il 40% gravante sul proprietario può riguardare quell’unica pertinenza e non le altre, sottoposte a regolare tassazione.

Inoltre, va tenuto presente che il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge del 28 ottobre 2013 n. 124, ha ripristinato la possibilità di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in primo grado, cioè a genitori e figli. La facoltà di decidere spetta ai Comuni. L’assimilazione può essere decisa soltanto per una unità immobiliare, a condizione che non si tratti di abitazioni signorili, ville e palazzi di pregio (categorie catastali A/1, A/8, A/9). I Comuni possono richiedere un’apposita comunicazione per assimilare il fabbricato all’abitazione principale.

Infine, per quanto concerne il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, il decreto legge 102/2013 (convertito con legge 124/2013) all’art. 2 comma 5 stabilisce una importante novità: «non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8, A9, che sia posseduto, e non concesso in locazione». Per l’anno 2013 la disposizione si applica dal primo luglio.

Pagamento mini rata Imu per i terreni agricoli

Per quanto riguarda in terreni agricoli, lo stesso decreto legge precisa che l’abolizione del saldo Imu – e di conseguenza l’obbligo di versare l’eventuale conguaglio – interessa esclusivamente le persone fisiche con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritte alla previdenza agricola, le società agricole con qualifica di Iap, le persone fisiche proprietarie di terreni che coltivano mediante società di persone di cui sono soci.

Non va dimenticato che l’Imu non è dovuta per i terreni agricoli ed i fabbricati agricoli strumentali (con apposita annotazione “R” in Catasto) situati nei Comuni montani e collinari, come previsto dall’articolo 15 della legge n. 984 del 1977. Tali aree sono individuate unicamente in base alla circolare n. 9/E del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze, nella quale sono elencati i Comuni dove vige l’esenzione o dove essa è applicata in modo parziale. Per consultare l’elenco dei Comuni montani, si può cliccare qui (sito dell’Istat).

Altro elemento da ricordare è che la cosiddetta mini rata Imu di gennaio 2014 va versata anche per i terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Come stabilito dalla legge con cui l’Imu è stata anticipata di 2 anni – legge che richiama l’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e le sue successive modificazioni – i terreni agricoli godono di un trattamento di favore in base al loro valore. Ecco quanto disposto dalla stessa legge (cliccare qui per leggere l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione) in merito alla base imponibile:

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Modalità di pagamento della mini rata Imu

Il pagamento della mini rata Imu può essere eseguito tramite bollettino di conto corrente postale, oppure utilizzando il modello F24 (si consiglia la versione semplificata).

Per quanto attiene al bollettino di conto corrente postale, disponibile in tutti gli uffici delle Poste Italiane, la somma va versata sul conto n. 1008857615, unico per tutti i comuni del territorio nazionale.

Per quanto attiene alla compilazione del modello F24, vanno rispettate le seguenti istruzioni.
– Inserire il proprio codice fiscale e i dati anagrafici (il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc.” va compilato soltanto se si esegue il pagamento per conto di un contribuente che non è in condizione di farlo personalmente, come nel caso di soggetti defunte, sotto tutela, ecc.).
– Nello spazio “Sezione” scrivere EL, che significa “Ente Locale”.
– Riportare il codice tributo di interesse nella “Sezione Imu e altri tributi locali”.
– Indicare nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune.
– Riportare le somme dovute per ogni codice nella colonna “importi a debito versati”.
– Barrare le caselle:

  • “Ravv” se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • “Immob variati” se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
  • “Acc” se il pagamento si riferisce alla prima rata;
  • “Saldo” se il pagamento si riferisce alla seconda rata;

– Nella casella “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili per i quali si paga la mini rata Imu.
– Il codice “Rateazione” dovrebbe essere “0101”, anche se nei siti web di alcuni Comuni si invita i contribuenti a non compilarlo.
– Nella casella “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il pagamento. Qualora si trattasse di un caso di ravvedimento, indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Per la mini rata Imu di gennaio, l’anno è il 2013.
– Nel quadro “Detrazione” riportare l’ammontare della detrazione spettante per l’abitazione principale, inclusa la maggiore detrazione concessa per i figli conviventi, con meno di 26 anni di età.
– Nello spazio “saldo finale” dovrà essere riportata la somma di tutti gli “importi a debito” meno eventuali “importi a credito compensati”.

Il modello F24 deve essere intestato ad un solo contribuente. Se si possiedono immobili in comproprietà, ogni titolare deve presentare una propria dichiarazione. Il modello F24 va presentato o trasmesso anche se è a saldo zero, cioè anche se il contribuente non deve pagare nulla.

I codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento

  • 3912 “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, comma 7, decreto legge 201/2011 – Comune”.
  • 3913 “IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune”.
  • 3914 “IMU – Imposta municipale propria per i terreni – Comune”.
  • 3916 “IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune”.
  • 3918 “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”.
  • 3925 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato” (per la quota dello 0,76 per cento).
  • 3930 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune” (per la quota dello 0,30 per cento).

Versamento mini rata Imu da parte dei contribuenti residenti all’estero

I contribuenti non residenti in Italia devono effettuare il versamento dell’imposta secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 e dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/05/2012. Il versamento dell’imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più Comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all’imposta dovuta.

Nel caso in cui sia impossibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti Imu dall’estero, lo stesso versamento può essere eseguito mediante vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in conto correte e bonifico bancario.
Quelle seguenti sono le indicazioni da rispettare in via generale, secondo quanto prescritto dal Mef nel comunicato del 31 maggio 2012.

  • Per la quota spettante al Comune, si devono richiedere allo stesso Comune le istruzioni ed il codice Iban sul quale accreditare l’importo.
  • Per la quota riservata allo Stato sui fabbricati di categoria catastale D, va effettuato un bonifico direttamente alla Banca d’Italia (codice BIC “BITAITRRENT“), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.
  • La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune.
  • Come causale dei versamenti devono essere indicati:
    1) il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale dello Stato estero di residenza;
    2) la sigla Imu, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili ed relativi codici tributo;
    3) l’annualità di riferimento;
    4) l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

Evoluzione del quadro normativo: si pagherà davvero la mini rata Imu?

Allo stato attuale, il conguaglio sul saldo Imu dovrà avvenire nei 2.391 Comuni (stima dell’Ifel) che hanno fissato un’imposta sulla prima casa superiore al 4 per mille; quindi, entro il prossimo 24 gennaio, i contribuenti interessati dovranno pagare il 40% della differenza rispetto al calcolo eseguito riferendosi alle aliquote di base. In questi giorni, però, è tornata a circolare una proposta che prevede la detraibilità dalla Tasi (cioè la nuova imposta che sostituirà l’Imu dal 2014) di quanto pagato nel 2013 per la prima casa. Per compensare il mancato gettito fiscale, servono 300-400 milioni di euro che il governo deve reperire al più presto.

Considerati la confusione normativa ed i frequenti cambiamenti di indirizzo dell’esecutivo negli ultimi anni, per prudenza si consiglia di attendere ancora una settimana prima di procedere al pagamento della mini rata Imu 2013.

Pagine e siti utili

» Calcolo online della mini rata Imu sull’abitazione principale.
» Calcolatrice online valida per tutte le categorie di immobili (utile per fare la differenza).
» Calcolatrice per i terreni agricoli (calcolare con le due aliquote e fare la differenza).
» Calcolatrice per i fabbricati rurali (calcolare con le due aliquote e fare la differenza).
» Calcolatrice online per il calcolo delle percentuali.
» Compilazione online del Modello F24 semplificato ed unificato.
» Guida al saldo Imu pagato tramite bollettino postale e Modello F24.
» Parziale elenco dei Comuni dove si pagherà la mini rata Imu.
» Archivio del Dipartimento delle Finanze per consultare le aliquote.
» Delibere ed aliquote raccolte dalla Fondazione Ifel.
» Il testo del decreto-legge n. 133 del 2013 che abolisce la 2a rata Imu sulla prima casa.

Allegato

Tabella anno 2013 tratta dal Corriere della Sera (cliccare qui per consultare l’articolo)

Comune aliquota 1a casa detrazione 1a casa aliquota altri immobili delibera
Agrigento 6,00 200,00 10,60 2012
Alessandria 6,00 200,00 10,60 2012
Ancona 6,00 200,00 10,60 2013
Andria 6,00 200,00 7,60 2013
Aosta 4,00 200,00 7,60 2013
Arezzo 4,00 200,00 9,90 2013
Ascoli Piceno 4,00 200,00 9,60 2013
Asti 4,00 200,00 10,60 2013
Avellino 5,50 200,00 9,50 2013
Bari 4,00 200,00 10,60 2012
Barletta 4,00 200,00 8,60 2013
Belluno 5,00 200,00 7,60 2013
Benevento 6,00 200,00 10,60 2013
Bergamo 4,00 200,00 10,60 2012
Biella 3,70 200,00 10,40 2013
Bologna 5,00 200,00 10,60 2013
Bolzano 4,00 200,00 7,60 2013
Brescia 6,00 200,00 10,60 2013
Brindisi 4,00 200,00 8,60 2013
Cagliari 4,00 200,00 9,60 2013
Caltanissetta 6,00 200,00 9,10 2013
Campobasso 5,00 200,00 10,60 2012
Carbonia 4,00 200,00 8,60 2013
Caserta 6,00 200,00 10,60 2013
Catania 6,00 200,00 10,60 2013
Catanzaro 6,00 200,00 9,60 2013
Chieti 4,00 200,00 10,60 2012
Como 4,00 200,00 9,60 2012
Cosenza 6,00 200,00 10,60 2013
Cremona 6,00 200,00 9,80 2013
Crotone 6,00 200,00 10,60 2013
Cuneo 4,00 200,00 8,10 2013
Enna 4,00 200,00 8,60 2012
Fermo 4,80 200,00 10,60 2013
Ferrara 4,00 200,00 9,00 2013
Firenze 4,00 200,00 10,60 2012
Foggia 5,50 200,00 10,60 2012
Forlí 5,50 200,00 9,80 2013
Frosinone 6,00 200,00 10,60 2013
Genova 5,80 200,00 10,60 2013
Gorizia 4,00 200,00 7,60 2013
Grosseto 4,40 200,00 8,60 2013
Iglesias 4,00 200,00 7,60 2013
Imperia 4,00 200,00 9,70 2012
Isernia 4,00 200,00 10,60 2013
La Spezia 4,00 200,00 10,60 2013
L’Aquila 3,70 200,00 7,60 2012
Latina 4,00 200,00 10,60 2013
Lecce 4,00 200,00 10,60 2013
Lecco 4,00 200,00 9,60 2012
Livorno 5,60 200,00 9,60 2012
Lodi 4,00 200,00 10,50 2013
Lucca 4,00 200,00 10,60 2013
Macerata 4,00 200,00 9,90 2013
Mantova 4,00 200,00 9,60 2013
Massa 4,00 200,00 9,10 2013
Matera 4,00 200,00 9,60 2013
Messina 6,00 200,00 10,60 2012
Milano 6,00 200,00 10,60 2013
Modena 5,20 200,00 10,60 2012
Monza 4,00 200,00 10,00 2013
Napoli 6,00 200,00 10,60 2013
Novara 5,00 200,00 10,60 2012
Nuoro 3,80 200,00 9,60 2013
Olbia 4,00 200,00 7,60 2012
Oristano 4,00 200,00 8,60 2013
Padova 4,00 200,00 10,20 2012
Palermo 4,80 200,00 10,60 2012
Parma 6,00 200,00 10,60 2012
Pavia 4,90 200,00 9,80 2013
Perugia 6,00 200,00 10,60 2013
Pesaro 3,90 200,00 10,60 2013
Pescara 3,50 200,00 10,25 2012
Piacenza 6,00 200,00 9,60 2013
Pisa 4,00 200,00 10,60 2013
Pistoia 4,00 200,00 9,60 2013
Pordenone 3,80 200,00 7,60 2013
Potenza 6,00 200,00 10,60 2013
Prato 4,00 200,00 9,60 2013
Ragusa 4,00 200,00 9,00 2013
Ravenna 5,00 200,00 10,60 2013
Reggio Calabria 4,00 200,00 10,60 2012
Reggio Emilia 5,00 200,00 10,60 2013
Rieti 6,00 200,00 10,60 2013
Rimini 5,00 200,00 9,90 2013
Roma 5,00 200,00 10,60 2012
Rovigo 6,00 200,00 10,60 2013
Salerno 4,70 200,00 10,60 2013
Sassari 4,00 200,00 9,00 2013
Savona 4,00 200,00 10,60 2013
Siena 6,00 200,00 10,60 2013
Siracusa 3,50 200,00 10,60 2012
Sondrio 4,00 200,00 9,80 2013
Taranto 4,00 200,00 10,60 2012
Teramo 4,60 200,00 10,60 2013
Terni 5,50 200,00 9,60 2013
Torino 5,75 200,00 10,60 2013
Trani 4,00 200,00 10,60 2013
Trapani 4,00 200,00 10,60 2012
Trento 4,00 200,00 7,83 2013
Treviso 4,00 200,00 8,70 2013
Trieste 3,90 200,00 10,60 2013
Udine 4,00 200,00 8,60 2013
Varese 4,50 200,00 8,30 2012
Venezia 4,00 200,00 10,60 2012
Verbania 5,50 200,00 9,90 2013
Vercelli 3,80 200,00 9,50 2013
Verona 5,00 200,00 10,60 2013
Vibo Valentia 6,00 200,00 10,60 2013
Vicenza 4,00 200,00 9,80 2013
Viterbo 3,90 200,00 9,20 2012
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