Contratti di locazione più facili con il Modello RLI
17 Gen 2014 | Di Giuseppe | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsDal 3 febbraio 2014 è più semplice registrare i contratti di locazione immobiliare. Infatti, il vecchio modello 69 da consegnare a mano finisce in soffitta ed i contribuenti possono adempiere online, cioè collegandosi ad internet, a tutti gli obblighi legati alle locazioni. Questa semplificazione fiscale è stata resa possibile dall’approvazione del nuovo modello RLI che consente anche di allegare una copia del contratto. La novità è contenuta in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 10 gennaio 2014 e fa parte del pacchetto di semplificazioni annunciate il 3 luglio 2013. Nel nuovo modello, disponibile in Rete assieme alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto immobiliari, assolti in precedenza tramite il modello 69 utilizzabile fino al 31 marzo 2014, come analogamente previsto per il modello Iris.
Dopo un periodo transitorio, il 15 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo provvedimento che sostituisce il precedente modello RLI a decorrere dal 19 settembre 2017.
Come si ottiene il modello RLI (modificato con provvedimento del 15 giugno 2017)
Il modello si scarica gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia. Questi i link su cui cliccare per ottenerne una copia (tutti i files sono in formato Pdf):
» Cliccare qui per scaricare il modello RLI 2017 dal sito della Agenzia delle Entrate.
» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net la copia del modello RLI 2017.
» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net la copia delle istruzioni relative al modello RLI 2017.
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» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net la copia del modello RLI 2014.
» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net la copia delle istruzioni relative al modello RLI 2014.
» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net il testo del provvedimento direttoriale del 2014.
» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net il testo completo del provvedimento dell’AdE del 2014.
A che cosa serve il nuovo modello RLI
I contribuenti potranno usare questo modello per vari scopi:
1) richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di immobili;
2) comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni;
3) esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca;
4) comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.
Come va presentato il modello RLI
Dal 3 febbraio 2014 si potrà registrare il contratto ed allegare la relativa documentazione collegandosi a internet, attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione del modello potrà essere svolta direttamente, oppure tramite un intermediario abilitato. I documenti allegati (scritture private, mappe, planimetrie, ecc.) dovranno essere inviati in un unico file in formato TIFF (cioè una immagine) o in formato PDF (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Sempre grazie ad internet, sarà possibile versare online le imposte connesse alla registrazione, con addebito sul proprio conto corrente o su quello dell’intermediario, in base a quanto previsto per il modello F24. La modalità telematica prevede l’uso del software gratuito “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”.
Il modello RLI può essere presentato in forma semplificata, senza allegare la copia del contratto, nei seguenti casi:
1) un numero di locatori e di conduttori non superiore a tre;
2) una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
3) tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
4) il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non comprende patti aggiuntivi;
5) il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
L’invio telematico del modello RLI
L’invio telematico dei dati relativi alla richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e dei dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo deve essere effettuato secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento (l’allegato A può essere consultato scaricando il file dell’intero atto, cliccando su uno dei link sopra indicati). Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto, oppure i dati relativi alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente.
Come si compone il modello RLI
Il modello RLI si compone di un frontespizio e quattro quadri. Il primo foglio del modello è costituito dal frontespizio che contiene l’informativa sul rispetto della privacy.
Segue il quadro A, quello dei dati generali, suddiviso in sezioni: 1) le informazioni utili alla registrazione del contratto (tipologia del contratto, data di stipula, durata dell’affitto); 2) gli adempimenti successivi (proroga, cessione, risoluzione); 3) i dati di chi richiede la registrazione; 4) lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica. Il quadro B è relativo ai “Soggetti” ed in esso vanno specificati i dati dei locatori e dei conduttori. Il quadro C, intitolato “Dati degli immobili”, serve per specificare i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze. Nel quadro D, “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, vanno riportati i dati del locatore (cioè di chi affitta l’immobile) e le informazioni riguardanti il regime della cedolare secca.
Il modello RLI serve anche a revocare la cedolare secca
Il locatore che intende recedere dall’applicazione dell’imposta piatta, cioè che vuole rinunciare al regime della cedolare secca, può farlo presentando all’Agenzia delle Entrate il modello RLI in ciascuna delle annualità successive a quella in cui ha optato per la cedolare secca; egli ha tempo fino al termine di scadenza per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’anno in cui s’intende non applicare più il tributo sostitutivo. Con la revoca torna l’obbligo di pagare l’imposta di registro dovuta per l’annualità di riferimento e per quelle successive.
L’affitto non si paga più in contanti
Restando in materia di locazioni, è bene ricordare che dal 2014 l’affitto abitativo (cioè riguardante residenze abituali, turistiche, studentesche, transitorie) non può più essere pagato in contanti, così come imposto dalla legge di stabilità anche per le parcelle dei professionisti; lo scopo del divieto è quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, in modo da combattere più efficacemente l’evasione fiscale. Dunque, per pagare il canone degli affitti di casa, ci si potrà servire solamente di bonifici, assegni, carte di credito o altro mezzo tracciabile, ad esclusione dei casi di affitto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di immobili per uso commerciale, di negozi, uffici, capannoni, box, cantine e posti auto.
In caso di violazione del divieto, le sanzioni sono severe: la sanzione pecuniaria è compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo corrisposto, con un minimo di 3.000 euro, come stabilito dall’art. 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Inoltre, perdono il diritto alle agevolazioni ed alle detrazioni fiscali sia il locatore (ad esempio, la riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati), sia il conduttore (ad esempio, la detrazione per il canone dell’appartamento utilizzato dal figlio studente).
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE SUL PAGAMENTO IN CONTANTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
Si riporta il testo integrale di una circolare emanata a febbraio dal Ministero delle Finanze che mitiga il divieto tassativo espresso nella Legge di Stabilità 2014 emanata il 27 dicembre 2012 (legge n. 147/2013).
Nota n. DT 10492 del 5 febbraio 2014
Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)
A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore“.
Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)“.
Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
Nota del redattore – In sostanza, il pagamento in contanti degli affitti è ancora consentito sino alla soglia di 999,99 euro, purché se ne conservi una ricevuta scritta chiara ed inequivocabile, nella quale si attesti il passaggio della somma, l’ammontare esatto del versamento ed il titolo del trasferimento di denaro (cioè, il pagamento del canone di locazione). Si ricorda che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono esentati da tali restrizioni.
Modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 Elide)
In merito agli adempimenti riguardanti la locazione di immobili, si segnala una ulteriore agevolazione che entrerà in vigore dal prossimo primo febbraio. Si tratta della possibilità di versare con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
L’estensione delle funzioni di pagamento tramite modello F24 è stata fissata dal provvedimento emesso del direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 3 gennaio 2014, con il quale si è previsto un periodo transitorio, durante il quale si potrà ancora fare ricorso al modello F23 finora utilizzato per il versamento.
Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, i contribuenti non titolari di partita Iva potranno presentare il modello F24 Elide online, o direttamente, oppure tramite intermediari abilitati, presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. I titolari di partita Iva, invece, dovranno versare gli importi con il modello F24 Elide esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il periodo transitorio di utilizzo alternativo dei modelli F23 e F24 sarà di 11 mesi, dal primo febbraio al 31 dicembre 2014. Dal primo gennaio 2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide che può essere prelevato cliccando sul link sottostante.
» Cliccare qui per leggere il post sui codici tributo istituiti per il modello F24 Elide.
» Cliccare qui per scaricare il modello F24 Elide dal sito della Agenzia delle Entrate.
» Cliccare qui per scaricare le avvertenze per la compilazione del modello F24 Elide.
» Cliccare qui per collegarsi alla pagina dell’Agenzia delle Entrate con gli aggiornamenti normativi.
» Cliccare qui per scaricare da Dossier.Net il modello F24 Elide aggiornato all’8 giugno 2018.
Il modello rli può essere presentato anche presso l’ufficio fino al 31.12.2014 con presentazione dei contratti catacei – marche da bollo catacee e modello f23 (oppure f24 elide con pagamento bollo con codice tributo). In pratica solo per i contribuenti non obbligati alla presentazione telematica.
Una sorta di vecchia presentazione con la sola differenza che c’è il modello rli anziché il modello 69.
Esatto?
Da qualche parte ho letto, che fino a mille euro si puo’ pagare l’affitto ancora in contanti. vero?
RISPOSTA
Lei ha ragione. L’ultima Legge di Stabilità aveva espressamente vietato l’uso del contante per il pagamento dei canoni di locazione (articolo 1 comma 50 Legge 27 dicembre 2013 n. 147), ad eccezione di quelli relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il 5 febbraio scorso, però, il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Finanze (abbreviato con l’acronimo Mef) ha diffuso una nota in cui si precisa che il pagamento in contanti è vietato soltanto quando è pari o superiore ai 1000 euro. Di conseguenza, i versamenti inferiori sono consentiti fino a 999,99 euro, purché se ne conservi una prova documentale chiara ed inequivocabile. In sostanza, basta farsi rilasciare una ricevuta dal locatore, nella quale si attesta il passaggio del danaro, l’ammontare della somma ed il motivo per cui viene versata. La nota del Dipartimento del Tesoro del Mef è protocollata con numero 10492 ed ha per oggetto ‘Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)’. Clicchi qui per consultare il documento sul sito del Ministero delle Finanze.
Un cordiale saluto.
per capire: il nuovo model RIL consentirà di caricare un contratto in formato pdf, quindi scannerizzato e compilato privatamente e non più attraverso i l software dell’agenzia dell’entrate? (ultimo disponibile versione 9.5.5 ?)
non è chiara questa cosa….
grazie
Sono arrivata per caso al vs sito dal quale finalmente ho potuto scaricare il mod. RLI e schiarirmi le idee
per altri problemi. Molte grazie e complimenti .
Cordialmente
Sono conduttore di un contratto di locazione (4+4) stipulato e registrato nel 2009, e regolarmente registrato nel 2010 e 2011. Nel 2011 il locatore ha scelto la cedolare secca, e riteniamo di non dover più pagare la registrazione. Potete darmi conferma? Grazie
Ho prorogato un contratto di locazione con rli on line.
Visto che il sistema dell’AdE mi ha richiesto le coordinate bancarie, mi sarei aspettato di ricevere l’addebito in conto corrente, ma solo adesso invece mi pare di capire che dovrò pagare a parte con un f24 elide. E’ corretto ? La ricevuta del pagamento dovrò portarla di persona all’AdE ?
Grazie,
Giorgio
buona sera , non riesco a scaricare il mod RLI perché ?
grazie
RISPOSTA
Purtroppo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate i link vengono spesso cambiati, come ha constatato cliccando sul primo link pubblicato in questo post. Ora provvediamo ad aggiornarlo. Tenga comunque presente che gli altri collegamenti sono funzionanti e che facendo click sulla scritta “Cliccare qui per collegarsi alla pagina della Agenzia delle Entrate con la lista dei modelli disponibili” (quarto link dall’alto verso il basso) può visualizzare la pagina della stessa Agenzia delle Entrate dedicata alla “Registrazione contratti beni immobili”.
Un cordiale saluto.
Salve,
Avrei bisogno di capire quanto costa registrare un contratto d’affitto 4+4 canone mensile 200,00euro.
Grazie
cOME MAI è così difficile scaricare il modello RLI e compilarlo direttamente? E’ in formato PDF e quindi non editabile direttamente, Invece di semplificare, le procedure sono sempre più complicate alla faccia del fisco “amico”. Altra cosa : non esiste un indirizzo email dove fare eventuali richieste e reclami: bisogna prima comunicare i propri dati dopodichè l’agenzia comunicherà un sito dove fare le segnalazioni…..
Quale Locatore ho registrato il contratto di affitto online, ho comunicato il nr.del mio c/c bancario e relativo codice IBAN, volevo sapere se le imposte di bollo verranno addebitate sul mio conto o invece dovrei pagarle col F24. grazie
Volevo sapere se per contratti di affitto per immobile ad uso abitativo (4+4 anni) rinnovo tacito si deve solo pagare con f24 elide o si feve per forza fare anche il mod. RLI
ho un appartamento affittato con contratto 3+2 con cedolare secca con tre conduttori, uno di questi recede dal contratto devo pagare qualche cosa oppure non avendo versato la tassa di registro in quanto ho scelto il regime di cedolare secca niente è dovuto. devo fare comunicazione tramite mod. RLI all’agenzia entrate? grazie
Intanto il modello 69 non finisce per niente in soffitta perchè verrà comunque utilizzato per altri tipi di registrazioni che già ne contemplavano la compilazione, Il modello RLI non semplifica così tanto la registrazione del contratto perchè prevede tutta una serie di premesse che non tutti i cittadini contraenti avranno immediatamente a disposizione. Richiede una “logica” di applicazione che sarà sviluppata solo in chi quotidianamente vede queste applicazioni. Certo é normale nello sviluppo tecnologico dover salire degli scalini che a volte potranno sembrare a qualcuno “impervii”, ma un prezzo si dovrà pur pagare, per migliorare…
sbagliando ho fatto una doppia registrazione di un contratto in via telematica.
sapete qual’è la procedura per annullarre la seconda registrazione e chiedere il rimborso delle imposte versate?
grazie
Alberto
come faccio a sapere codice identificativo esatto? ufficio entrate di Frascati mi ha comunicato cod. identificativo ma ufficio postate mi risponde ke è errato
ufficio entrate di Frascati mi ha dato il codice identificativo, la posta nn ha accettato perkè errato- come faccio a risalire a quello esatto– grazie
non riesco a scaricare il mod. f.24 elite perchè.
RISPOSTA
Gentile La Barbera, lei ha ragione: essendo stato scritto nel 2014, il post non era aggiornato. Ora abbiamo provveduto a inserire i link corretti.
Purtroppo, il sito dell’Agenzia delle Entrate viene spesso modificato e di conseguenza gli indirizzi web delle sue pagine risultano obsoleti.
Grazie per la sua attenzione e per averci segnalato il malfunzionamento dei collegamenti.
I nostri più cordiali saluti.