Decreto Emergenza abitativa, sconto sulla cedolare secca

28 Mar 2014 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 intitolato ‘Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015’. Il provvedimento era stato annunciato il 12 marzo scorso con un comunicato di Palazzo Chigi e contiene importanti norme in materia di locazioni e di edilizia abitativa. La prima novità (articolo 9 del Decreto Legge) riguarda il regime della cedolare secca che viene reso più conveniente per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa durante il quadriennio 2014-2017. L’aliquota prevista è stata portata al 10%, diminuendola di ben 5 punti percentuali. Tale scelta dovrebbe consolidare il boom di adesione a questo regime di pagamento registrato nel 2013.

Il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 prevede, inoltre, una maxi-deduzione fiscale del 40% su Ires e Irap dai redditi di impresa per i ricavi da canone di locazione. L’agevolazione riguarderà le aziende di costruzione o immobiliari – quindi, i privati ne sono esclusi – che costruiscono o recuperano alloggi da destinare a edilizia sociale. In mancanza di specifici limiti temporali, lo sconto si applica anche agli investimenti già realizzati ed alle operazioni in fase di incasso dei canoni di locazione. Il Governo ha pianificato pure un piano per la vendita degli alloggi Iacp (Istituti autonomi case popolari), che contribuirà a finanziare un programma di recupero degli alloggi ex Iacp; a tal fine sono stati stanziati 468 milioni di euro.

Infine, guerra dichiarata a chi occupa abusivamente degli immobili: all’articolo 5 dello stesso decreto, si legge: «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».

» Cliccare qui per scaricare il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/3/2014

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Qui sotto, si riportano gli articoli principali del Decreto Legge n. 47 del 2014

Art. 5

Lotta all’occupazione abusiva di immobili

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

Imposizione sui redditi dell’investitore

1. Fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento.

2. L’efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

1. Per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalità di attribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.

Art. 9

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

2. All’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».

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