Decreto semplificazioni passa al Senato per ok definitivo

19 Apr 2012 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

Roma, 24 aprile 2012 – Il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 diventa legge. Entrano quindi in vigore tutte le modifiche apportate dalle commissioni di Camera e Senato alla versione originaria dello stesso decreto. Numerose le novità riguardanti l’Imu, l’imposta Municipale Unica sugli immobili. Sul voto a Palazzo Madama il governo aveva chiesto la fiducia. I voti favorevoli sono stasti 228, quelli contrari 29; due gli astenuti.

Cliccare qui per leggere il testo definitivo del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, con numerose modifiche all’Imu, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012).

Roma, 23 aprile 2012 – Il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, è da oggi all’esame del Senato, dopo le modifiche apportate in commissione dallo stesso Palazzo Madama e dalla Camera. Numerosi e rilavanti sono gli emendamenti introdotti nella normativa vigente. Questo – si spera – dovrebbe essere l’ultimo passaggio del provvedimento in Parlamento, prima della sua conversione in legge.

Cliccare qui per leggere il testo del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 desunto dagli atti parlamentari, con le recenti modifiche apportate dalle commissioni della Camera e dello stesso Palazzo Madama; se il testo verrà approvato senza ulteriori variazioni, verrà convertito in legge ed entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina (19 aprile 2012) la bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali, cioè il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Sulla ratifica, a Montecitorio il governo aveva posto la questione fiducia (la quindicesima dall’inizio del suo mandato). I voti a favore sono stati 445, i contrari 69, le astensioni 14. Ora il provvedimento passa al Senato, per ottenere il via libera definitivo alla sua conversione in legge. Si ricorda che il decreto legge n. 16/2012 scadrà il prossimo 1° maggio.

Queste le principali modifiche al decreto legge, introdotte in sede di commissione, prima al Senato e poi alla Camera, con particolare riferimento all’Imu, la nuova Imposta Municipale Unica sugli immobili.

Esenzione Imu, Irpef e Ires per gli immobili in Abruzzo – I fabbricati situati nelle zone del sisma che ha colpito la zona dell’Aquila il 6 aprile 2009 sono esenti da Imu, Irpef e Ires purché siano distrutti, o siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi edifici.

Federalismo fiscale – Si stabilisce che i Comuni, per i nuovi tributi istituiti dal Dlgs 23/2011 in materia di federalismo municipale (Imu, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.) eserciteranno la propria potestà regolamentare secondo le regole generali previste dall’articolo n. 52 del Dlgs 446/1997, e non in base alle attribuzioni in materia di Ici (Imposta Comunale sugli Immobili), secondo l’articolo n. 59 del Dlgs n. 446 del 1997.

Imu, abitazione principale – Ai fini Imu, i Comuni considereranno come direttamente adibita ad abitazione principale anche l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato. Saranno considerati abitazione principale anche gli immobili posseduti nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locati. In questi casi, non si applica la riserva di quota del gettito a favore dello Stato, né la rimodulazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della variazione del gettito Imu. L’introduzione delle agevolazioni previste per la cosiddetta “prima casa” non graverà esclusivamente sul bilancio dei Comuni.

Imu, delibere comunali solo per via telematica – Dal 2013, le delibere comunali in materia di Imu dovranno essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze (il Mef) solo per via telematica. Se le delibere verranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile dell’anno al auwle sono riferite le stesse delibere, esse avranno efficacia retroattiva al 1° gennaio del medesimo anno, purché inviate entro il termine del 23 aprile.

Imu, diritto di abitazione in caso di separazione o divorzio – Ai fini Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o divorzio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Imu coniugi separati – In caso di separazione o di divorzio, sarà il coniuge che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nella ex casa coniugale a pagare l’Imu, anche se non ne risulta proprietario.

Imu, pagamento con bollettino postale – Dal 1° dicembre 2012 sarà permesso ai contribuenti di versare l’Imu anche mediante bollettino postale.

Imu, pagamento rateale per la prima casa – Per l’anno 2012, il pagamento dell’Imu sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze sarà effettuato in tre rate: la prima e la seconda, pari a un terzo dell’imposta con aliquota di base e detrazione (200 euro, più una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio convivente con meno di 26 anni di età), da corrispondere , rispettivamente, entro il 16 giugno e il 16 settembre. La terza rata, da pagare entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo, con conguaglio sulle rate precedenti.

Dichiarazione Imu – Si posticipa al 30 settembre 2012 (dal 30 luglio 2012) il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu sugli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012 in poi. I contribuenti hanno anche la possibilità di optare per il versamento dell’Imu 2012 in due sole rate, da corrispondere entro il 16 giugno (nella misura del 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo) ed entro il 16 dicembre (saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata).

Imu sui fabbricati rurali e strumentali nelle province autonome di Trento e Bolzano – Le province autonome di Trento e Bolzano possono assoggettare all’ Imu i fabbricati rurali strumentali con le aliquote di legge, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Imu, terreni non coltivati e terreni agricoli – La misura agevolata del moltiplicatore Imu (pari a 110) si applica ai terreni non coltivati ed ai terreni agricoli, purché siano posseduti ed utilizzati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Viene precisato che le limitazioni nell’applicazione dell’Imu ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno, si applicano se gli stessi soggetti sono iscritti nella previdenza agricola.

Imu, terreni non fabbricabili ed esclusione immobili F2 – Ai fini Imu, viene chiarito che sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia come persone fisiche, sia come società.

Requisiti per abitazione principale – Vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di “abitazione principale” del contribuente, disponendo che le agevolazioni si applicano solo se il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile adibito a prima casa. Si precisa che l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano per un solo immobile, anche se i componenti del nucleo familiare hanno dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale. Viene eliminato il riferimento agli immobili qualificati come F2 (unità collabenti), poiché privi di rendita e non assoggettabili all’ Imu.

Sanzioni amministrative – Modificato l’articolo 13, comma 1, secondo periodo del Dlgs 471/1997, con la previsione della cumulabilità della riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni con le riduzioni ottenibili anche in caso di ravvedimento sulla regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché l’omissione della presentazione della dichiarazione (previste dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 472 del 1997), oltre al caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto. Ridotto l’incremento delle sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica. In particolare, l’importo minimo viene ridotto da 3.000 a 500 euro e quello massimo da 30.000 a 3.000 euro.

Stipendi e pensioni da mille euro – Viene differito al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni di importo superiore a mille euro corrisposti dalla pubblica amministrazione devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. Presso gli sportelli della pubblica amministrazione aperti al pubblico, sarà data massima pubblicità anche sulle disposizioni in materia di conto corrente e di conto di pagamento di base (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge 201/2011). Spostato dal 31 maggio al 30 giugno 2012 il termine entro cui i beneficiari degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i versamenti con un importo superiore a mille euro. Per individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione, viene disposto anche che non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

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6 commenti
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  1. Non vedo nulla sulle case all’estero per le quali ritengo rimanga l’obbligo di pagare l’imu.
    Ma mi chiedo, come è possibile che io paghi al Comune italiano di residenza una tassa municipale per un appartamento a Parigi o a Istanbul? L’ IMU è imposta MUNICIPALE che io pago per la fornitura di servizi da parte del mio comune ( dalla pulizia delle strade all’illuminazione pubblica ecc.). Che servizio mi fornisce il comune di Padova per il mio appartamentino di Istanbul?
    Si consideri che le tasse per la proprietà ci sono già e sono regolamentate diversamente, da altre leggi e che comunque chi ha una casa all’estero paga l’equivalente dell’IMU al comune di residenza in quello stato ( es. la salatissima Council Tax nel Regno Unito )
    Forse, ancora una volta, avevano ragione quelli che mi dicevano: perchè la dichiari? Stai zitta e fai finta di niente. Non se ne accorgeranno mai.
    Credo che l’IMU per le case all’estero sia illegittima e che andrebbe impugnata.

  2. Questo governo agisce come un caimano:tutto quello che può e anche oltre ingoia compresa la dignità
    dei cittadini.Il presidente Monti è solo un gabelliere e non salverà l’italia:anzi con la sua politica se
    continuerà diventeremo come fu l’Argentima.Per fortuna nostra dopo le leziomi amministrative sparirà
    dalla scena.Il dopo sarà comunquwe difficile se l’europa non cambierà teste e registro

  3. cosa dire dell’esonero di residenza anagrafica dei militari nella loro unica casa ex art 66, 2 comma, legge 342/2000 che consente loro l’accesso fiscale alla 1ma casa?

  4. Marina, a quanto mi risulta a chi possiede immobili all’estero dovrebbe spettare un credito di imposta, in base alle convenzioni fra gli Stati europei, proprio per evitare doppia imposizione. Tra l’altro anche la Francia fa versare imposte su immobili posseduti in italia da residenti in Francia, ma sempre con lo stesso meccanismo…il credito di imposta.

  5. per i contratti a canone concordato , si sa nulla per Bologna

  6. Desidero formulare alcune riflessioni sulle semplificazioni proposte dal Governo Monti per lo sviluppo e la crescita che dovrebbe essere poste all’attenzione delle competenti istituzioni.Sono provvedimenti utili ma poco efficaci per un’Italia che risente di una crisi globale.Avrei preferito che il Governo avesse posto una sollecita attenzione sul dibattuto e attuale problema di interesse particolare per tutti coloro che fino al 2011 hanno dato in uso gratuito ad un familiare in linea retta l’appartamento in esenzione da ICI con un contratto di comodato anche verbale ed ora con la manovra Monti dovranno versare l’IMU come 2a casa,.L’alternativa sarebbe di costituire un diritto reale di abitazione,sempre che ricorrano i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.Poichè il problema presenta molti dubbi sulla forma da dare a detto atto ho posto interpello al Comune di Roma per conoscere la forma di contratto da dare a favore di un familiare che per dare assistenza al fratello non vedente ha trasferito residenza e dimora in un vicino appartamento di proprietà di mia moglie.La risoluzione n.19 rilevabile in Internet è stata che nel caso in esame occorre una scrittura privata autenticata e trascritta oppure un rogito notarile.Il ricorso alla scrittura privata autenticata e trascritta è inattuabile in quanto l’autentica da parte del Comune non è accettata, non essendo l’ufficiale comunale autorizzato per gli atti privati, nonostante che il codice civile prevedesse tale atto.Il notaio ugualmente non è disposto ad effettuare tale atto perchè preferisce stupulare tutto l’atto. Avrei posto al Comune un riesame della risoluzione alla luce delle seguenti considerazioni ( purtroppo il riesame non è ammesso per l’interpello): 1)il Comune non dovrebbe rifiutarsi di autenticare la scrittura privata in quanto ciò è previsto dal codice civile 2)l’obbligo della trascrizione cui fa riferimento il codice civile non dovrebbe applicarsi al caso in esame in quanto: a) detto istituto ha carattere prettamente pubblicistico (con la vecchia ICI bastava la comunicazione al Comune su apposito modello)e non costitutivo di diritto, b)la funzione della trascrizione prevista dal codice civile è quella di tutelare i “”TERZI””(in buona fede)che abbiano acquistato il bene e non certo i diritti vantabili da fisco, c)in base all’orientamento di una consolidata giurisprudenza e dottrina giurisprudenziale (V.ad es.Cassaz.Sez.U.n.00071 del 12.2.1972 e altre)per l’art.2704 C.C.in giurisprudenza sono considerati “”TERZI””solo coloro che sono titolari di diritti giuridicamente incompatibili con il contenuto della scrittura e di conseguenza dalla nozione di “”TERZO”” andrebbe escluso il fisco che agisce in veste d’impositore del tributo,del tutto distinto e non in conflitto con quelli derivanti ai contraenti dell’atto sottoposto a registrazione. Pertanto ci troviamo di fronte ad un circolo viziozo dal quale possiamo uscire solo rivolgendoci al notaio versando la somma non indifferente di € 2.000/2.300 che in questo periodo di crisi costiuisce un vero salasso.

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