Diritti usufrutto a vita: tabella aggiornata coefficienti

28 Dic 2013 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 di sabato 28 dicembre 2013 è stata pubblicata la tabella aggiornata con i coefficienti da utilizzare per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. L’aggiornamento dei coefficienti è divenuto necessario dopo la modifica del tasso legale degli interessi, sceso dal 2,5% all’1% annuo a decorrere dal prossimo primo gennaio 2014.

Testo del decreto emesso dal ministro Saccomanni.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 dicembre 2013

Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28-12-2013)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 concernente la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 luglio 2012 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti»;
Visto il decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l’annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l’annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all’1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014.

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell’1 per cento.


Età  del beneficiario  Coefficiente
(anni compiuti)

da  0 a 20 anni               95,00
da 21 a 30 anni               90,00
da 31 a 40 anni               85,00
da 41 a 45 anni               80,00
da 46 a 50 anni               75,00
da 51 a 53 anni               70,00
da 54 a 56 anni               65,00
da 57 a 60 anni               60,00
da 61 a 63 anni               55,00
da 64 a 66 anni               50,00
da 67 a 69 anni               45,00
da 70 a 72 anni               40,00
da 73 a 75 anni               35,00
da 76 a 78 anni               30,00
da 79 a 82 anni               25,00
da 83 a 86 anni               20,00
da 87 a 92 anni               15,00
da 93 a 99 anni               10,00
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