Gestione Separata Inps, stangata aliquote dal 2015
9 Feb 2015 | Di Redazione | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsNel 2015 sui contribuenti italiani arriva l’ennesima stangata con le imposte sui redditi, che subiranno l’aumento del 3% per chi svolge una libera professione. In sostanza, è questo che avverrà quest’anno, poiché i contributi da versare alla Gestione Separata dell’Inps saranno incrementati in modo consistente a sfavore di chi non ha una propria cassa previdenziale e basa il suo reddito unicamente sui proventi dell’attività svolta con Partita Iva. Non solo: dal gennaio 2018, l’aliquota Inps salirà ancora e raggiungerà il 33,72%. Va sottolineato che il calcolo del prelievo viene effettuato sulla base imponibile, cioè sull’ammontare totale dei guadagni.
Si tratta di un inasprimento che ha già suscitato numerose polemiche, anche perché i professionisti esclusivi, cioè coloro che svolgono l’attività lavorativa principale tramite Partita Iva o collaborazioni, non godono delle tutele riservate ai lavoratori dipendenti (ad esempio, indennità di disoccupazione, periodo di malattia, maternità, ecc.).
Colpo leggermente più lieve viene assestato ai parasubordinati non esclusivi, già assicurati obbligatoriamente o già pensionati: nel 2014 l’aliquota era del 22%, mentre nel 2015 sale al 23,50% (aumento dell’1,5%). Per per gli associati in partecipazione, l’aliquota del 28,72% pagata nel 2014 passa al 30,72% (aumento del 2%).
A mettere bene in chiaro la situazione è la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015 emanata dall’Inps, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che lo scorso anno ha registrato un passivo di oltre 6 miliardi di euro, facendo sorgere il dubbio che la “spremitura” delle Partite Iva serva soltanto a tamponare le falle attuali e non ad alimentare una futura e dignitosa pensione.
Le misure illustrate dall’Inps sono contenute nella Legge 28 giugno 2012 n. 92, cioè la Riforma studiata da Elsa Fornero, il ministro che si distinse per le lacrime televisive sgorgate durante la presentazione del governo Monti e che venne definita una «eterna prima della classe» da Corrado Passera, collega nell’Esecutivo ed in Banca Intesa.
Come si legge nella circolare Inps, “L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (…), l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento” (a cui va sommata un’aliquota aggiuntiva dello 0,72%).
“Tra i soggetti interessati – si legge nel documento – sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. “Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie”, invece, la Legge di stabilità 2014 “ha modificato quanto già disposto” dalla Riforma Fornero, portando l’aliquota 2015 al 23,50%.
Tabella riassuntiva tratta dalla circolare Inps n. 27 del 2015
Liberi professionisti e Collaboratori | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie | 23,50% |
Tetto massimo del reddito annuo
Le aliquote, del 30,72% e del 23,50% sono applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps fino al raggiungimento del massimale di reddito, pari a 100.324 euro per l’anno 2015.
Tetto minimo del reddito annuo
Per l’anno 2015 il reddito minimo previsto dalla legge è di 15.548 euro. Ne consegue che agli iscritti alla Gestione Separata Inps, a cui è applicata l’aliquota del 23,50%, avranno l’accredito dell’intero 2015 con un contributo annuale di 3.653,78 euro, mentre gli iscritti sottoposti all’aliquota contributiva del 30,72% avranno l’intero accredito con un contributo annuo pari a 4.776,35 euro (di cui 4.664,40 euro destinati ai fini pensionistici). Nel caso in cui il tetto minimo non fosse raggiunto entro il 31 dicembre 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza accrediterà soltanto i mesi corrispondenti al contributo versato.
Ripartizione dei contributi
Qualora il lavoratore svolga la sua attività su commissione di un’azienda, i contributi previdenziali saranno così ripartiti: un terzo (1/3) a carico del lavoratore e due terzi (2/3) a carico dell’azienda committente che deve eseguire il pagamento entro 16° giorno del mese successivo a quello in cui a corrisposto il compenso. Il pagamento della quota di contributi previdenziali deve avvenire tramite il modello F24 telematico per i datori di lavoro privati e tramite modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Liberi professionisti
I più colpiti dall’inasprimento fiscale (definire “contributivi” gli incrementi è una sottigliezza nominalistica che non cambia la sostanza di un maggiore prelievo a favore dello Stato) sono i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, che si dovranno fare carico dell’intero versamento, da effettuare tramite modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
Aumenti stabiliti per i prossimi anni
Questa la tabella di marcia della ragionieristica Legge Fornero prevista per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: aumenti fino al 31% per l’anno 2016, fino al 32% per l’anno 2017 e fino al 33% a decorrere dall’anno 2018.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, la Legge di Stabilità 2014 si ferma al 2015 (aumento portato al 23,5%).
Qui sotto si riporta il testo della circolare n. 27 emanata il 5 febbraio 2015 dall’Inps
Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
OGGETTO: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo.
SOMMARIO:
1. Aliquote contributive e di computo
2. Massimale annuo di reddito
3. Minimale – Accredito contributivo
4. Ripartizione dell’onere contributivo
5. Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015
1 Aliquote contributive e di computo
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 (nota 2) ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.
È confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti e Collaboratori | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie | 23,50% |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.
2 Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.
3 Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
4 Ripartizione dell’onere contributivo
Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
5 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).
Il Direttore Generale
Nori
Note
1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012
“All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno 2012 e per l’anno 2013, al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018»”
2) Art. 1, comma 491, legge 147/2013
“All’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l’anno 2014, al 23,5 per cento per l’anno 2015»”