Il tasso di interesse legale scende allo 0,5% dal 2015
18 Dic 2014 | Di Giuseppe | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsIn Italia il tasso di interesse legale cambia di nuovo scendendo allo 0,5% annuo dal primo gennaio 2015; per tutto il 2014 era stato dell’1%. Il decreto ministeriale 11 dicembre 2014, riguardante la “Modifica del saggio di interesse legale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2014.
La decisione del ministro dell’Economia, Padoan, era nell’aria dal settembre scorso, quando la Banca centrale europea (Bce) aveva diminuito di 10 punti base i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi nella banca centrale, portandoli rispettivamente allo 0,05%, allo 0,30% e al -0,20%.
Sulla inattesa decisione di Mario Draghi, governatore della Bce, aveva pesato anche il rischio della deflazione nell’eurozona, cioè il calo della massa monetaria circolante: la crisi economica ha determinato il calo dei prezzi a causa della contrazione della domanda di beni e servizi.
La diminuzione del tasso di interesse legale in Italia renderà meno costosi i finanziamenti alle imprese ed ai privati, anche se i tempi di adeguamento da parte degli istituti di credito sono solitamente lunghi.
A beneficiare del nuovo tasso d’interesse legale saranno soprattutto coloro che hanno contratto un mutuo a tasso di interesse variabile, cioè i prestiti agganciati al tasso Bce e quelli che fanno riferimento all’Euribor. Nulla cambia, invece, per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso.
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Questa è la tabella del tasso di interesse legale applicato in Italia deal 1942 ad oggi.
dalla data | alla data | norma regolatrice | tasso |
21.04.1942 | 15.12.1990 | Codice Civile art. 1284 | 5,00 % |
16.12.1990 | 31.12.1996 | Legge 26/11/1990 n. 353 e Legge 29/12/90 n. 408 (art. 13) | 10,00 % |
01.01.1997 | 31.12.1998 | Legge 23/12/1996 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164) | 5,00 % |
01.01.1999 | 31.12.2000 | Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/1998 | 2,50 % |
01.01.2001 | 31.12.2001 | Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/2000 | 3,50 % |
01.01.2002 | 31.12.2003 | Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/2001 | 3,00 % |
01.01.2004 | 31.12.2007 | Decreto del Ministero dell’Economia 01/12/2003 | 2,50 % |
01.01.2008 | 31.12.2009 | Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2007 | 3,00 % |
01.01.2010 | 31.12.2010 | Decreto del Ministero dell’Economia 04/12/2009 | 1,00 % |
01.01.2011 | 31.12.2011 | Decreto del Ministero dell’Economia 07/12/2010 | 1,50 % |
01.01.2012 | 31.12.2013 | Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2011 | 2,50 % |
01.01.2014 | 31.12.2014 | Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/2013 | 1,00 % |
01.01.2015 | in vigore | Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/2014 | 0,50 % |
Questo è il testo del Decreto 11 dicembre 2014 (G.U. n. 290 del 15-12-2014)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.