Imu agricola, detrazioni e chiarimenti
12 Giu 2015 | Di Redazione | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsCon l’approssimarsi della scadenza del pagamento Imu sui terreni agricoli, fissata per martedì 16 giugno 2015, è opportuno ricordare i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze il 28 maggio scorso, oltre a rammentare quanto stabilito dal decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015 n. 34, recante ‘Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale‘.
Terreni agricoli dal pagamento Imu
1) i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, ubicati nei comuni totalmente montani, classificati come tali nell’apposito elenco predisposto dall’Istat;
2) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, situati nei Comuni delle isole minori ed elencati nell’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
3) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP (cioè Imprenditori agricoli professionali), indicati dall’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che si trovano nei comuni definiti parzialmente montani dal citato elenco Istat.
Per i terreni agricoli specificati nei punti 1 e 2, l’esonero dal pagamento è sempre riconosciuto, indipendentemente dalla qualifica del possessore: infatti, l’agevolazione deriva non dalla qualifica dei titolari, ma dalla posizione dei terreni.
Per quanto riguarda i terreni agricoli classificati come parzialmente montani, l’esenzione Imu viene riconosciuta soltanto ai proprietari che risultano coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali (Iap).
Chi ha diritto alla detrazione Imu di 200 euro
Il decreto legge n. 4 emanato il 24 gennaio 2015, convertito dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, ha introdotto una detrazione d’imposta di 200 euro. Essa riguarda i terreni che si trovano nei Comuni “svantaggiati”, in precedenza esclusi applicando i criteri altimetrici. Nei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze il 28 maggio scorso (intitolati con l’acronimo inglese Faq che significa domande più frequenti) si conferma che la detrazione è estesa anche al caso in cui il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale (Iap) detenga il terreno in comodato o in affitto; la condizione necessaria affinché si possa godere della detrazione d’imposta è che pure il proprietario sia qualificato come coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Nell’ipotesi in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno.
Qualora il Comune fosse qualificato come «parzialmente delimitato» (PD), la detrazione di 200 euro verrebbe concessa limitatamente ai terreni situati nella parte svantaggiata del territorio comunale che, in base ai criteri Istat, è assoggettata al pagamento dell’imposta, come stabilito dal citato decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015.
Attenzione: come scritto nelle Faq pubblicate dal Ministero delle Finanze, la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento «a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale»; il beneficio si suddivide sulla base dei principi fissati dalla circolare n. 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso.
Obblighi relativi alla dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli – compresi quelli non coltivati – posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquisisca il diritto all’agevolazione, sia nel caso in cui lo si perda.
L’obbligo dichiarativo non sussiste se il Comune è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Ovviamente, ciò avviene con certezza per i terreni ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani e in quelli delle isole minori. L’obbligo di presentare la dichiarazione decade nei casi in cui il possessore del terreno abbia comunicato al Comune la sua qualifica di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Rimborso dell’Imu versata
Il rimborso dell’Imu versata per i fondi divenuti esenti in base al decreto legge n. 4 del 2015 (rimborso previsto in relazione ai terreni agricoli che risultavano soggetti all’imposta in base al decreto legge n. 66 del 2014 e al decreto ministeriale del 28 novembre 2014) spetta anche nel caso in cui il contribuente possieda un terreno ubicato in un Comune dove nel 2013 e nel 2014 era obbligatorio il pagamento dell’Imu secondo le norme allora in vigore. Specificatamente, l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2015 prevede che «i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014».
Nomativa
» Elenco dei Comuni suddivisi secondo la classificazione Istat.
» I chiarimenti pubblicati dal Ministero delle Finanze il 28 maggio 2015.
» Il testo del decreto legge 24 gennaio 2015 n.4 coordinato con la legge di conversione.
» La risoluzione n. 2 DF del 3 febbraio 2015 sulla esenzione Imu per i terreni agricoli.