Imu, il Modello F24 semplificato e il rebus dell’arrotondamento
26 Mag 2012 | Di Giuseppe | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 25 maggio il modello di pagamento F24 semplificato, con cui «si intende facilitare il compito a chi deve pagare e compensare le imposte dovute all’Erario, alle Regioni e agli Enti locali, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali», come si legge in una nota su FiscoOggi, della stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, esso potrà essere utilizzato anche per i versamenti Imu.
Adottando criteri di semplicità e di economicità, il nuovo Modello F24 semplificato è composto da un’unica pagina divisa in due parti, una per il contribuente ed una per chi riceve la delega di pagamento. Tale modello potrà essere utilizzato dal prossimo 1° giugno e può essere scaricato in formato elettronico dal sito dell’Agenzia (http://www.agenziaentrate.gov.it/), assieme alle istruzioni per la sua compilazione.
In questo nuovo Modello F24, il contribuente può compensare il tributo dovuto facendo valere gli eventuali crediti vantati presso l’ente che, nel caso dell’Imu, è il Comune; di conseguenza, non è possibile ricorrere alla compensazione se si vantanto crediti nei confronti dell’Inps o di altri enti previdenziali. Il Modello F24 va compilato anche se l’imposta viene azzerata grazie al meccamismo della compensazione.
Queste sono le indicazioni contenute nelle avvertenze di compilazione:
«Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un’eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero. Anche in quest’ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.»
Sempre dal prossimo 1° giugno, viene soppresso il Modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili (la vecchia Ici), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.
Per quanto riguarda la compilazione, le due parti si differenziano soltanto per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso, la quale resta a chi riscuote l’imposta. Nella sezione “motivo del pagamento” va indicato il destinatario delle somme nella colonna “sezione”, identificandolo con una delle seguenti sigle:
ER – Erario
RG – Regioni
EL – Enti locali.
Per i pagamenti connessi all’Imu, vanno compilate le colonne con lo sfondo grigio: “ravvedimento”, “immobili variati”, “acconto”, “saldo”, “numero immobili ” e “detrazione”.
Una ulteriore puntualizzazione arriva in merito ai codici tributo per la “Rateazione“, che hanno creato il caos due giorni fa, quando migliaia di Modelli F24 già compilati sono stati rifiutati da banche ed uffici postali perché privi del necessario codice, come richiesto il 23 maggio dall’Agenzia delle Entrate (tramite la pubblicazione della tabella con i codici tributo da usare), contrariamente a quanto indicato nella circolare n. 3/DF diramata il 18 maggio dal Ministero delle Finanze.
Nelle istruzioni allegate al nuovo Modello 24 semplificato, si legge che «Lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni»: una frase che potrebbe far sorridere o piangere, considerati gli ordini ed i contrordini precedenti.
Sull’argomento interviene il Dipartimento delle Finanze del Mef (ministero dell’economia e delle finanze) che ha pubblicato un comunicato dedicato al versamento rateale dell’Imu sull’abitazione principale, versamento che dovrà avvenire tramite Modello F24 fino al prossimo dicembre, quando si potrà tornare al bollettino di conto corrente postale.
Eccone il testo.
Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel modo di seguito riportato:
Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo):
– Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata)
– Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda rata)
– Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”
Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo):
– Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione:
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”)
– Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101“.
Quindi, stando alla nota del Mef, quelli seguenti sono i codici tributo da usare per la rateazione (codici obbligatori dal 24 maggio scorso).
Pagamento in tre rate: “0102” (rata di giungo); “0202” (rata di settembre); “0101” (rata di dicembre).
Pagamento in due rate: “0101” (rata di giugno); “0101” (rata di dicembre).
Come specificato, il codice “0101” significa «pagamento dell’acconto in unica soluzione». Quindi, la nota del Mef completa le informazioni fornite dal comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 24 maggio scorso, nel quale si legge: «è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102)», una frase che lasciava un margine di incertezza in merito al codice da usare per l’eventuale versamento di settembre (0102?).
Per completezza di informazione, queste sono le indicazioni contenute nelle avvertenze allegate al Modello F24 semplificato: «Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna “rateazione/mese rif.” deve indicare 0101. In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna “rateazione/mese rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).»
Il vero problema, però, sembrano essere gli arrotondamenti.
Le stesse avvertenze per la compilazione del Modello F24 semplificato precisano che «Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).»
Le avvertenze contraddicono quanto scritto nella circolare n. 3/DF del 18 maggio: «Si rammenta che il comma 166 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all’IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.» Di conseguenza, se il calcolo dell’Imu dà come risultato la cifra di 1070,55 euro, il contribuente dovrà arrotondare l’importo all’unità di euro superiore (cioè 1071 euro) e così riportarlo nel Modello F24 con il relativo codice tributo.
Sempre nella circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio, è stato precisato che «poichè a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi» compresa la quota di Imu destinata allo Stato (ai Comuni va il 100% dell’imposta soltanto nel caso di pagamento per l’abitazione principale e per fabbricati rurali ad uso strumentale).
In conclusione ci si domanda: arrotondare all’unità di euro come stabilito dalla legge n. 296 del 2006, oppure arrotondare all’unità di centesimo come indicato nelle avvertenze? In attesa di un ennesimo chiarimento, la soluzione migliore sembra essere quella dell’arrotondamento all’unità di euro, anche in considerazione dell’esiguità della differenza (al massimo, 50 centesimi).
Ultimo punto a cui prestare attenzione: gli importi minimi. Per quanto attiene ai tributi erariali, l’importo minimo da pagare è fissato in 12 euro, in base all’articolo 25 della legge n. 289 del 2002; sotto tale soglia, il contribuente è esentato dal versamento. Per i tributi locali (come l’Imu), invece, gli enti possono abbassare il livello dell’esenzione, in base al comma 168 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Di conseguenza, è bene consultare il regolamento comunale per verificare il tetto degli importi minimi per i pagamenti, considerando l’imposta complessiva e non le singole rate: ad esempio, se la soglia minima è di 8 euro, il contribuente dovrà pagare 4 euro di acconto e 4 di saldo.
» Cliccare qui per compilare online il Modello F24 semplificato e salvare il modello sul computer.
» Cliccare qui per visualizzare il Modello F24 semplificato già compilato con i casi più frequenti.
» Cliccare qui per scaricare il Modello F24 semplificato, utilizzabile anche per pagare l’Imu.
» Cliccare qui per leggere le avvertenze allegate al Modello F24 semplificato pubblicato il 25 maggio.
» Il comunicato pubblicato dal Mef sul versamento a rate dell’Imu dovuta per l’abitazione principale.
» Il comunicato diffuso dall’Agenzia delle Entrate sul problema dei codici Rateazione nel Modello F24.
finalmente una spiegazione chiara sul nuovo modello imu, in particolare non capivo il motivo per cui su dei calcoli non mi appariva l’IMU di una mia casa ereditata da più coeredi : 7,15 per un immobile D696 Forenza (Pz
per il tributo comune e 1,65 per il tributo dello stato alcuni siti per il calcolo finale non viene inserito…..Devo consultare il Comune? oppure ignorare tale cifra nel modello perchè inferiore a 12 euro? Grazie comunque per la vostra spiegazione rapida e chiare che al caf non hanno saputo affrontare facendo errori su errori.
Supponiamo che per il secondo box pertinenziale l’acconto IMU sia 27,11 euro. Arrotondando ottengo 27.
Nel F24 devo però spaccare il tributo in 2 righe una per il tributo comunale 3918 e una per il tributo statale 3919. Arrotondando all’euro 27/2 due righe da 14 così pago 28 invece di 27. Immagino con quale dimestichezza un pensionato ottantenne compili l’F24 senza sbagliare.
Nessun dipendente dello stato dovrebbe percepire liquidazioni d’oro e compensi superiori a 100 mila euro annui! W Grillo. Dimezzate i parlamentari e non condannate ilo contribuente a quella tassa occulta che è il commercialista obbligatorio.
scusate ma se l’importo è pari a zero bisogna cmq compilare il modello F24???o si lascia passare?
Non bisogna costringere il contribuente ad andare dal commercialista.
PER QUALE MOTIVO UN OTTANTENNE DOPO AVER LAVORATO ONESTAMENTE, PRIVANDOSI DI TUTTO E CON DURISSIMI SACRIFICI SI E’ COSTRUITA LA CASA, COME LA LUMACA. OGGI ARRIVA IL SUPER TECNICO, AVALLATO DA POLITICI, CHE HANNO DISTRUTTO L’ITALIA, INVECE DI INDIVIDUARE I TANTI LADRI , IMPONGONO IL PAGAMENTO IMU SULLA PRIMA CASA, PER SANARE L’AMMANCO, O MEGLIO COPRIRE LA DISONESTA RUBERIA. VERGOGNA , VERGOGNA, VERGOGNA .MA “L’IMU”, POI NON E’ ” IMPOSTA MUNICIPALE UNICA”?. ALTRO IMBROGLIO!
On. Bersani, Casini e Alfano se non avete le qualità politiche per governare seriamente, la nostra amata Italia, non ricorrete ai tecnici, che hanno spolpato definitivamente l’intera Europa per se stessi, sistemare il ladrocinio e luridume del bunga, bunga, industriali vari, banche in genere, in particolare Germania e BCE! Andate di corsa a casa, siete ancora in tempo!
Ma la quota minima sotto al quale non si deve pagare, si riferisce all’ imposta totale dovuta, o all’ imposta dovuta dal singolo che, magari ha una partecipazione del 50% ?
mi accingo a determinare e versare la seconda rata dell’imu e ho bisogno di un chiarimento: come si procede con gli arrotondamenti? non parlo della rata finale ma degli arrotondamenti su rendita catastale, rivalutazione del 5 per 100 e successiva moltiplicazione per 160. mi spiego meglio. la r.c. del mio appartamento è di euro 540,75. il 5 per 100 devo calcolarlo su euro 540,75 o su euro 541,00? il risultato ottenuto devo nuovamente arrotondarlo prima di moltiplicarlo per 160? grazie. saluti. elio.
Arrotondare all’euro è ingiusto, sono soldi regalati! Meglio arrodontare al centesimo, per me è ingiusto l’arrotondamento all’euro”