Imu su immobili all’estero, istruzioni e nuovi codici tributo

8 Giu 2012 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

Con la risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha completato le disposizioni attuative del decreto Salva Italia (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) che ha introdotto l’Imu, cioè l’Imposta Municipale Propria, anche per gli immobili posseduti all’estero dei contribuenti italiani.

La risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 ha istituito tre nuovi codici tributo per il pagamento dell’Imu tramite Modello F24 ed ha fatto seguito al provvedimento emesso dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 5 giugno 2012, con il quale sono state fornite le istruzioni per il calcolo ed il pagamento dell’Imu sulle case ed i terreni detenuti fuori dai confini nazionali.

Quelli sottostanti sono i tre nuovi codici tributo istituiti per gli immobili situati all’estero.

4041 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
4042 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”
4043 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

Gli elementi principali per determinare il tributo sugli immobili all’estero erano già noti. Tuttavia, il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate risulta utile al fine di avere un quadro organico della situazione normativa.

Questi, i tratti salienti della tassazione di case e terreni situati all’estero:

  • il tributo è dovuto dalle persone fisiche residenti in Italia per gli immobili (terreni e fabbricati) detenuti fuori dai confini nazionali;
  • l’imposta va rapportata alla quota ed ai mesi di possesso, considerando intero il mese con almeno 15 giorni di possesso;
  • l’aliquota ordinaria è quella dello 0,76% del valore dell’immobile, ma non va versata se non supera i 200 euro prima di applicare le eventuali detrazioni;
  • il valore dell’immobile è rappresentato dal costo desunto dal contratto di acquisto o dal valore di mercato;
  • nei Paesi dell’Unione europea l’imponibile è dato dal valore catastale utilizzato per calcolare le imposte reddituali o patrimoniali;
  • si applicano le agevolazioni per la prima casa se il titolare lavora all’estero per lo Stato italiano o per un suo ente locale o presso organizzazioni internazionali;
  • dall’importo dovuto si può detrarre un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui si trova l’immobile nell’anno di riferimento.

Per quanto riguarda il pagamento con il Modello F24, i codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo “anno di riferimento”.

Per i codici 4041 e 4043, in caso di versamento frazionato, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va riportato il numero della quota nel formato “NNRR”: “NN” rappresenta il numero della rata e “RR” il numero complessivo delle rate. Se il pagamento è in un’unica soluzione, nel campo va indicato il valore “0101”.

Cliccare qui per leggere la scheda su calcolo e versamento Imu per gli immobili posseduti all’estero.

Con la risoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo che gli enti pubblici dovranno utilizzare per pagare l’Imu con il Modello F24EP.

Quelli sottostanti sono i nuovi codici tributo istituiti per gli enti pubblici.

350E denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
351E denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
352E denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”
353E denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
354E denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
355E denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
356E denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
357E denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
358E denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”

Cliccare qui per leggere le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate con i nuovi codici tributo.

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