Irpef : l’Agenzia delle Entrate risponde ai CAF
26 Apr 2015 | Di Redazione | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsIl 24 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 17/E con la quale risponde alle richieste di chiarimento avanzate dal Coordinamento nazionale dei Centri di assistenza fiscale (cioè i CAF) in materia di Irpef. Il documento tratta numerosi argomenti; fra i quesiti principali, figurano quelli riguardanti la detraibilità delle spese sanitarie e di istruzione, la documentazione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste per gli interventi edilizi, il bonus mobili, l’Iva agevolata per i veicoli destinati ai disabili.
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Questi, i principali temi trattati.
Detraibilità delle spese sanitarie
La circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute per trattamenti di massofisioterapista sono detraibili, anche senza una specifica prescrizione medica. Inoltre, possono essere detratte dall’ Irpef le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche, anche nel caso in cui la relativa fattura riporti la generica indicazione di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”.
Detraibilità delle spese di istruzione
Nel documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate si specifica che le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (ITS) sono detraibili in base alla normativa vigente, la quale riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Infatti, gli istituti superiori si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; di conseguenza, i costi rientrano nelle spese di istruzione agevolate. Risposta negativa, invece, in merito alla possibilità di fruire della detrazione concessa per i contratti di affitto stipulati da studenti iscritti ad una università situata in una città diversa da quella di residenza. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la detraibilità prevista dalla lett. i –sexies), comma 1, dell’art. 15 del TUIR riguarda esclusivamente gli studenti universitari, i cui corsi non sono equiparabili a quelli seguiti dagli studenti degli Istituti Tecnici Superiori.
Spese per il recupero del patrimonio edilizio
Per quanto attiene alle agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione, la circolare stabilisce che, “nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo”, poiché si ritiene “soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa”. Naturalmente, devono essere rispettate tutte le prescrizioni e gli adempimenti necessari per usufruire dell’agevolazione. Inoltre, il bonus ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile su cui siano già stati effettuati interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una semplice prosecuzione di quelli già realizzati. L’agevolazione per gli interventi di ristrutturazione si trasmette agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Però, lo stesso beneficio fiscale decade qualora l’erede che deteneva direttamente l’immobile conceda il fabbricato in comodato o in locazione; la sospensione dell’agevolazione ha una durata pari al contratto di comodato o di locazione.
Bonus acquisto mobili
L’Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo di una casa è personale; di conseguenza, in caso di decesso del beneficiario, la stessa agevolazione non si trasferisce agli eredi.
Oneri deducibili
In merito alla deducibilità delle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, si precisa che gli importi sborsati per il canone di locazione e per le quote condominiali sono deducibili dal reddito complessivo, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e versati periodicamente all’ex-coniuge, così come avviene per l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà. Per quanto concerne la quantificazione del “contributo casa”, l’Agenzia ritiene che l’importo del contributo – se non stabilito direttamente dall’autorità giudiziaria – possa essere determinato “per relationem”, qualora si preveda l’obbligo di pagamento del canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. In questo caso, la documentazione necessaria consiste nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, nel contratto d’affitto o negli atti da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalle ricevute dell’avvenuto versamento.
Spese di riparazione degli adattamenti delle vetture dei disabili
La circolare n. 17/E si occupa anche dell’Iva ridotta per l’adattamento dei veicoli destinati ai disabili, precisando che l’aliquota va applicata nella misura del 4%. L’agevolazione attiene “alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli adattamenti”. Sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione ai fini IRPEF riguarda “anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione”, oltre “alle spese di acquisto dell’autovettura”. Tali costi devono essere sostenuti entro quattro anni dall’acquisto del veicolo e concorrono, insieme al prezzo dell’autovettura, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro.