Locazioni, affitti in contanti fino a mille euro

20 Mar 2014 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013) aveva espressamente vietato l’uso di denaro contante per il pagamento dei canoni di locazione, ad esclusione di quelli riguardanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 50). Quindi, dal primo gennaio 2014, tutti gli affitti avrebbero dovuto essere corrisposti tramite bonifico bancario, o assegno nominativo, o altre forme di pagamento tracciabili.
Tale restrizione ha comportato numerosi disagi per gli inquilini e probabilmente è parsa eccessiva rispetto al suo scopo e cioè contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro. Quindi, il 5 febbraio scorso è intervenuto il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Finanze che ha diramato una nota in cui si stabilisce che il denaro contante può ancora essere usato per pagare i canoni di locazione, purché la somma non sia superiore a mille euro (pertanto, fino a 999,99 euro) e purché si conservi un documento chiaro ed inequivocabile che attesti il pagamento. In sostanza, è sufficiente che il locatario si faccia rilasciare una ricevuta dal proprietario dell’abitazione, nella quale siano indicati tutti gli elementi identificativi della pigione, dall’esatto importo alla data del pagamento, dal motivo per cui si versa denaro al nominativo di chi lo riceve e lo esborsa.

» Cliccare qui per leggere il testo completo ed ufficiale della Legge di Stabilità 2014.

Queste precauzioni sono necessarie per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla stessa Legge di Stabilità 2014: una pena pecuniaria compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo corrisposto, con un minimo di 3.000 euro (come stabilito dall’art. 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007), la perdita del diritto alle agevolazioni ed alle detrazioni fiscali per il locatore (ad esempio, riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati) e per il conduttore (ad esempio, la detrazione per il canone dell’appartamento utilizzato dal figlio studente).

Si precisa che la ricevuta del pagamento del canone di locazione può essere redatta in qualunque forma; ad esempio, può trattarsi di una semplice attestazione in carta libera firmata da entrambi i soggetti, a condizione che gli elementi identificativi del pagamento siano scritti con la massima chiarezza, senza poter causare equivoci o fraintendimenti.

Qui sotto, si riporta il testo integrale della circolare diffusa dal Ministero delle Finanze.

Nota con protocollo n. DT 10492 del 5 febbraio 2014

Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)

A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore
“.
Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)“.
Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

» Cliccare qui per scaricare la circolare con protocollo n. DT 10492 del 5 febbraio 2014 in formato Pdf.

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