Novità Irpef 2017, scadenze e agevolazioni
18 Mag 2017 | Di Giuseppe | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsLa Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) ha introdotto importanti novità fiscali. Alcune riguardano la dichiarazione Irpef da presentare nel 2017, altre saranno applicate alla dichiarazione dei redditi nel 2018.
Versamenti
Dal 2017 cambiano i termini per il pagamento delle imposte “dichiarative” (Irpef, Ires, Irap), compresi il primo acconto e il saldo della cedolare secca:
la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno di ogni anno (in precedenza, era stabilita la data del 16 giugno);
la scadenza straordinaria è fissata al 31 luglio. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo intercorrente fra il 30 giugno e il 31 luglio 2017 devono applicare agli importi da versare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Come sempre, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Confermate anche le regole sugli arrotondamenti: l’ammontare delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro; diversamente, se le cifre indicate nella dichiarazione devono essere successivamente elaborate (ad esempio, nel caso delle rateazioni), prima del versamento si applica l’arrotondamento al centesimo di euro (ad esempio, 10.000,752 euro diventano 10.000,75 euro, mentre 10.000,755 euro diventano 10.000,76 euro), poiché si tratta di importi che non si indicano nella dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Per le imposte che nella dichiarazione dei redditi non superano ciascuna i 12,00 euro, non vanno effettuati né i versamenti, né la compensazione.
Rateazioni
Restano immutate le scadenze delle imposte “dichiarative” in caso di rateizzazione, come stabilito dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (decreto legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge primo dicembre 2016 n. 225): entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva, entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Pertanto, le rate delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2017 vanno versate nel rispetto dei seguenti termini:
per i soggetti titolari di partita IVA, entro il 30 giugno 2017, il 17 luglio 2017, il 21 agosto 2017, il 18 settembre 2017, 16 ottobre 2017, 16 novembre 2017, oppure, in caso di maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2017, il 21 agosto 2017, il 18 settembre 2017, 16 ottobre 2017, 16 novembre 2017;
per i soggetti non titolari di partita IVA, entro il 30 giugno 2017, il 31 luglio 2017, il 31 agosto 2017, il 2 ottobre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, oppure, in caso di maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017.
Modelli
Sparisce il modello Unico, sostituito dal Modello Redditi.
I titolari di partite Iva hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma fuori dalla dichiarazione dei redditi, nel periodo compreso tra il primo e il 28 febbraio 2017.
No Tax Area pensionati
Dal 2017, per i pensionati c’è un allargamento della cosiddetta “No Tax Area”, cioè il limite di reddito fino al quale non si applica l’Irpef, che passa dai 7.750 euro di reddito precedenti a 8.125 euro per tutti i pensionati, senza fare distinzioni fra chi ha più o meno di 75 anni di età. Il beneficio viene subito applicato, ad esempio, ai pensionati Inps, poiché l’istituto previdenziale funge da sostituto di imposta ed effettua le trattenute mese per mese per conto dell’Erario.
Attenzione: se si calcola la detrazione per il reddito da pensione percepito nel 2016, occorre attenersi alle misure previste nella Legge di Stabilità dello scorso anno, in base alle quali erano esentati dal pagamento dell’Irpef i pensionati con meno di 75 anni di età e un reddito non superiore a 7.750 euro; il limite della “No Tax Area” saliva a 8.000 euro per i pensionati con più di 75 anni di età.
Riconoscimento delle unioni civili
Anche per quanto attiene alla dichiarazione dei redditi viene attuato l’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016: le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti pure ad ognuna delle parti dell’unione civile che lega due persone dello stesso sesso.
Addizionali comunali e regionali, Tasi
Per tutto il 2017 rimane sospesa la facoltà delle Regioni e dei Comuni di deliberare aumenti di tributi e addizionali locali. La sospensione non vale, però, per le Regioni con un deficit nel sistema sanitario sottoposte ai piani di rientro.
Confermata per l’anno in corso la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 con delibera del consiglio comunale.
Contributi previdenziali
Per i contribuenti senza partita Iva iscritti alla gestione separata e privi di altra copertura previdenziale obbligatoria salgono di 1 punto percentuale i contributi Inps, passando dal 31,72% al 32,72%. Per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritta alla gestione separata e privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, invece, l’aliquota contributiva scende di 2 punti percentuali, passando dal 27,72 del 2016 al 25,72%. Rimane invariata l’aliquota del 24% dovuta dagli iscritti alla gestione separata che abbiano già un’altra copertura.
Ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus
Le detrazioni Irpef previste per le ristrutturazioni edilizie sono state prorogate per tutto il 2017, nella misura del 50% e con un tetto di spesa pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare; resta invariata a 10 anni la ripartizione della stessa detrazione Irpef in rate di pari importo. Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto Ecobonus), la detrazione del 65% è stata prorogata al 31 dicembre 2017, mentre per le parti comuni condominiali il termine delle agevolazioni è stato fissato al 31 dicembre 2021. La detrazione è maggiorata per gli interventi che interessano l’involucro degli edifici. Possono beneficiare dell’Ecobonus i contribuenti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Infatti, la detrazione spetta alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
In passato, la legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo limitato e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55% della spesa sostenuta. Successivamente, il decreto legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, ha prorogato il beneficio ed ha elevato la percentuale detraibile dal 55% al 65%, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.
In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute” significa che la maggiore misura della detrazione si applica alle spese “pagate” a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi ai quali i pagamenti si riferiscono.
Diversamente da quanto previsto per le detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’Ecobonus è stabilito un limite di detrazione (variabile in funzione dell’intervento agevolato) e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
Prorogato fino al 31 dicembre 2017 il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi agli interventi di ristrutturazione: la misura della detrazione è del 50%, con un limite di spesa di 10.000 euro. Come precisato dalla Circolare n. 7 emanata il 4 aprile 2017 dall’Agenzia delle Entrate, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione per le spese destinate all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili”).
La detrazione prorogata dalla Legge di Bilancio 2017 è stata limitata agli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017.
Per gli acquisti di mobili avvenuti entro il 2016 non è previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, possono fruire del bonus mobili i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012. La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio, o che abbia pagato soltanto il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale comprata dalle giovani coppie.
La detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano inquadrabili tra gli interventi edilizi per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. Quindi, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
A titolo esemplificativo tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente, né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Per la fruizione della detrazione non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta), ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale. E’ consentito, inoltre, effettuare il pagamento mediante carte di credito o carte di debito. Non è permesso, invece, effettuare gli acquisti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Spese per l’arredo degli immobili delle giovani coppie
Prorogato fino al 31 dicembre 2017 il bonus mobili riservato alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età. Le giovani coppie che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 50% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di mobili destinati ad arredare la stessa unità abitativa.
L’unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o a titolo gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi, o dai conviventi more uxorio, oppure da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non ha superato il 35° anno d’età.
Per fruire della detrazione l’acquisto dei mobili può essere fatto da entrambi i componenti la giovane coppia, oppure da uno solo dei componenti il nucleo familiare, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
La detrazione spetta per l’acquisto, effettuato anche all’estero, di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Considerata l’analogia con il bonus mobili, la spesa può riguardare, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
In relazione ai beni sopra elencati, sono da comprendere tra le spese agevolabili anche quelle relative al trasporto e montaggio dei beni stessi mentre non vi rientrano quelle relative all’acquisto di porte, pavimentazioni (ad esempio, parquet), tende e tendaggi o altri complementi d’arredo.
La detrazione è calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a 16.000 euro ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili di proprietà di giovani coppie non è cumulabile con il bonus mobili; è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, soltanto se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.
Il pagamento deve essere effettuato mediante carta di credito o carta di debito (bancomat, carta prepagata ricaricabile), oppure bonifico ordinario effettuato tramite Banca, Posta S.p.A. o Istituto Autorizzato. La data da considerare è quella del pagamento e non quella della fattura. Non sono permessi gli assegni bancari, i contanti o altri mezzi di pagamento.
Esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari
I redditi dominicali e i redditi agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini Irpef per il triennio 2017, 2018, 2019. Per lo stesso triennio, la Legge di Bilancio 2017 ha stabilito l’esonero contributivo al 100% per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, che tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola. Dopo i primi 3 anni, al quarto anno l’esonero dal versamento dei contributi riguardanti l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti scende al 66%, mentre nel quinto anno lo sgravio si riduce al 50%.
In proposito, si ricorda che titolare del reddito dominicale è il possessore, a titolo di proprietà, enfiteusi o altro diritto reale, del terreno; mentre titolare del reddito agrario è chi esercita l’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
I terreni concessi in affitto, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario.
Si precisa che l’esclusione ai fini Irpef dei redditi dominicale e del reddito agrario per gli anni 2017-2019 spetta soltanto alle persone fisiche, incluse le società semplici che per trasparenza attribuiscono redditi fondiari ai soci in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas) che abbiano optato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007.
Ires, Imposta sul reddito d’impresa
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’imposta sul reddito d’impresa (IRI) per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria. La nuova imposta è una opzione che può essere scelta dagli interessati e viene calcolata sugli utili trattenuti nell’impresa con applicazione dell’aliquota unica IRES al 24%.
Detrazione per spese relative all’istruzione
L’Agenzia delle Entrata ha ampliato l’elenco delle voci che danno diritto alla detrazione per le spese di istruzione dei figli, inserendo fra esse anche le gite scolastiche e i corsi di lingua, teatro o altro, proposti agli studenti dai vari istituti. Tali spese si aggiungono a quelle effettuate per la mensa e i servizi di pre e post scuola, già detraibili dal 2016.
La detrazione del 19% è riconosciuta per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, e per quelle che fanno capo agli enti locali (ad esempio, gli asili). Tra le tipologie di spesa detraibili rientrano quelle di iscrizione vera e propria e quelle legate alla frequenza.
Una delle spese più onerose riguarda la mensa; in questo caso, la detrazione è prevista a prescindere da chi fornisce i pasti, anche se si tratta del Comune e anche se non c’è una specifica delibera degli organi di istituto. Inoltre, risulta detraibile pure l’eventuale l’assistenza al pasto. Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente esibire la ricevuta del pagamento, compreso quello in contanti.
Tra le nuove voci di spesa, dal 2017 rientrano le gite scolastiche e tutti i tipi di corsi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, inclusi i corsi non obbligatori. Rimane tuttavia escluso il servizio di scuolabus.
Per le spese di istruzione è previsto un tetto massimo di 564 euro per ciascun figlio con una conseguente detrazione d’imposta di 107 euro (il 19% di 564 euro). Poiché l’agevolazione può essere divisa tra i genitori come ritengono più opportuno, anche se i figli sono a carico al 50% o al 100%, il padre o la madre possono attribuire la spesa a chi paga un’Irpef più alta, annotando sulla ricevuta il nome di chi vuol usufruire della detrazione.
Aumento quattordicesima ai pensionati
L’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva destinata ai soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha stabilito che tale somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti con un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Si tratta della cosiddetta “quattordicesima”, cioè di un assegno aggiuntivo previsto già dal 2007, il cui importo varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro, in base all’assegno percepito normalmente e agli anni di contributi versati.
La quattordicesima sarà corrisposta ai pensionati che avranno compiuto 64 anni entro il 2017 e che hanno un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro.
Per i pensionati che hanno un reddito fino a 9.786,86 euro annui (cioè fino a una volta e mezza il trattamento minimo, pari a circa 752 euro al mese) la quattordicesima aumenterà in proporzione agli anni di contributi versati.
L’importo della quattordicesima sarà di 437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi da dipendente, di 546 euro se si hanno oltre 15 e fino a 25 anni di contributi e di 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi.
I pensionati che hanno un reddito compreso tra una volta e mezzo (9.786,87 euro) e due volte (13.049,14 euro) il trattamento minimo riceveranno una somma in proporzione agli anni di contributi: 336 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, 420 euro per chi ha tra i 15 e i 25 anni di contributi e 504 euro con più di 25 anni di contributi.
Per i pensionati da lavoro autonomo si considerano le stesse cifre calcolate, però, con tre anni di contributi in più rispetto ai dipendenti.
Il pagamento verrà effettuato d’ufficio in due date ai pensionati di tutte le gestioni: con la pensione di luglio se entro la fine del mese avranno compiuto 64 anni; con la pensione di dicembre 2017 se i 64 anni saranno stati compiuti nel secondo semestre dell’anno.
Per determinare l’ammontare della quattordicesima, non contano il reddito del coniuge, né i beni che non danno reddito: è rilevante soltanto il reddito individuale, composto dalla pensione e dai redditi di qualsiasi altra natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, delle indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate, nonché delle pensioni di guerra, delle indennità per i ciechi parziali, dell’indennità di comunicazione per i sordomuti.
Nel caso di prima erogazione, il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso. Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento viene determinato dai redditi derivanti da prestazioni conseguite nello stesso anno (in sostanza, si tratta delle pensioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) e dai redditi diversi da pensione conseguiti nell’anno precedente.
Questi sono gli importi di riferimento (Trattamento minimo 2017):
- mensile = 501,89 euro
- annuale = 6.524,27 euro
- annuale x 1,5 = 9.786,86 euro
- annuale x 2= 13.049,14 euro
Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e come sintetizzato nel Messaggio Inps n. 1366 del 28 marzo 2017.
Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione | Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2017 |
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | ||
Fino a 15 | Fino a 18 | 437 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 546 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 655 |
2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo | ||
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 |
Dichiarazione Precompilata
Dall’undici maggio scorso, è possibile spedire online il Modello Redditi predisposto dall’Agenzia delle Entrate con l’ausilio del partner tecnologico Sogei. Per chi restituisce autonomamente e senza modifiche il Modello 730 digitale compilato dal Fisco, disponibili online dal 2 maggio, non è più necessario conservare scontrini e ricevute: infatti, se la dichiarazione viene accettata “in toto”, l’Agenzia delle Entrate non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per le ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali.
Il beneficio dell’esclusione dai controlli fiscali si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: in caso di controllo, saranno questi ultimi a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, si può sempre ricorrere ai numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero; l’assistenza telefonica è operativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.
Novità introdotte dal decreto collegato alla Legge di Bilancio
Il decreto legge n. 193 del 2016, collegato alla Legge di Bilancio, ha previsto ulteriori novità.
- Dal primo luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte e sarà istituito l’ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate – Riscossione” per le attività di riscossione dei tributi. Tale ente sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.
- Gli studi di settore vengono soppressi. Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali sono collegate agevolazioni per i contribuenti più affidabili, riguardanti anche l’esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti.
- Abolito l’obbligo del Modello F24 telematico per pagamenti superiori a 1000 euro. I contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva possono tornare a utilizzare il Modello F24 cartaceo per i pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nel Modello F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti verso l’Erario.
- Fino al 31 luglio 2017 ci si può avvalere della procedura di collaborazione volontaria (la “voluntary disclosure”) per sanare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.
Visto di conformità per compensazione crediti
Attenzione: come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applica il nuovo limite di euro 5.000 (articolo 3 del decreto legge n. 50 del 2017) oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali ed imposte sostitutive, ritenute alla fonte, IVA ed IRAP, è obbligatorio far apporre sulla dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti l’apposito visto di conformità.
Inoltre, i soggetti titolari di partita IVA che intendono compensare i predetti crediti, nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, per qualsiasi importo, hanno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017).
Come si effettuano i versamenti
Per il pagamento delle imposte, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
- mediante lo stesso servizio utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo, oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- presso gli uffici postali;
- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito; sullo stesso rigo del modello può comparire un solo importo;
- l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03; tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Principali codici tributo
4001: Irpef – Saldo.
4033: Irpef – Acconto prima rata.
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione.
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sezione Erario.
3801: Addizionale regionale.
3844: Addizionale comunale – Saldo.
3843: Addizionale comunale – Acconto.
1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo.
1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata.
1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione.
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata.
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione.
Documenti utili
- Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
- Decreto legge del 30 dicembre 2016 n. 244, cosiddetto Milleproroghe, promulgato in materia di proroga e definizione di termini.
- Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate su bonus mobili ed elettrodomestici, aggiornata al mese di gennaio 2017.
- Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali concesse in caso di ristrutturazioni edilizie, aggiornata al mese di febbraio 2017.
- Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sulle imposte e sulle agevolazioni fiscali concesse in caso di acquisto della casa, aggiornata al mese di aprile 2017.
- Messaggio dell’Inps n. 1366 pubblicato il 28 marzo 2017, riguardante la quattordicesima mensilità dei pensionati.
- Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 emanata dall’Agenzia delle Entrate, intitolata “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”.
- Pagina contenente tutta la più recente normativa.
- Pagina contenente i modelli di dichiarazione e di versamento.