Per Sallusti solidarietà a gogò
24 Set 2012 | Di Giuseppe | Categoria: OpinioniBerlusconi, l’oracolo padrone de Il Giornale da lui diretto, fu il “liberale” che lanciò l’editto bulgaro, che parlò di “uso criminogeno” della Rai pubblica, a cui chiese e da cui ottenne l’allontanamento di Enzo Biagi. Non solo. L’amato leader tentò di porre vincoli pure su internet, imponendo a blog e siti d’informazione la registrazione in tribunale come testata giornalistica al fine di evitare il reato di stampa clandestina, sottoponendoli – di conseguenza – alle sanzioni previste dal codice penale in caso di diffamazione: uno spettro aleggiante fino a qualche mese fa, quando una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 10 maggio 2012, n. 23230) ha stabilito che i blog non sono testate giornalistiche e che non devono essere registrati in tribunale. Pertanto, non possono nemmeno essere chiusi perché colpevoli del reato di stampa clandestina, previsto dalla legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 (nota come Legge sulla stampa).
Ora, quasi per nemesi storica, l’alfiere Alessandro Sallusti si offre col suo volto scavato come martire dell’assoluta libertà di parola (cliccare qui) e l’Italietta della solidarietà furba ed a buon mercato scende in piazza per difenderlo, tanto a Destra quanto a Sinistra. Perfino Marco Travaglio, suo acerrimo nemico, si prodiga per salvare il “soldato Sallusti” (cliccare qui), mentre il suo mentore Vittorio Feltri batte un pezzo strappalacrime con mano tremante su una vecchia Olivetti (cliccare qui); inoltre, allievo e maestro richiamano con impudenza Indro Montanelli, il collega gambizzato dalle Brigate Rosse, che si vide soffiare la sedia da direttore-fondatore perché Berlusconi, prima di entrare in politica, voleva entrare in quella che riteneva la “sua” redazione.
Se la Cassazione confermerà il giudizio emesso in Corte d’Appello, Sallusti entrerà in carcere per una vicenda che risale al 2007: una ragazzina di 13 anni venne autorizzata ad abortire dal tribunale di Torino, a cui si era rivolta per non informare il padre della sua gravidanza (la madre ne era a conoscenza). Dopo l’intervento, la giovane fu ricoverata in un reparto psichiatrico.
Il quotidiano “Libero”, allora diretto da Sallusti, riportò la notizia in un articolo firmato da Andrea Monticone, assieme ad un commento firmato con lo pseudonimo Dreyfus. Nel commento si leggeva: “Qui ora esagero. Ma prima di pentirmi, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo, il giudice”.
La querela per diffamazione venne subito sporta dal magistrato che aveva assunto la decisione. In prima istanza, Monticone e Sallusti vengono condannati ad una pena pecuniaria, ma il giudice ricorse in Appello e la sentenza fu severa; Sallusti fu ritenuto colpevole di “omesso controllo”, essendo il direttore responsabile della testata e, quindi, anche dell’articolo firmato dall’ignoto Dreyfus.
Si vocifera che dietro allo pseudonimo ci fosse la mano di Renato Farina, attuale deputato del Pdl ed ex giornalista radiato dall’Albo per aver collaborato con i Servizi segreti italiani, fornendo informazioni e pubblicando notizie false in cambio di denaro. Tuttavia, in merito a Dreyfus, non si ha alcuna conferma ufficiale e Sallusti – giustamente, forse – non ha mai rivelato il nome di chi scrisse il commento diffamatorio.
Mercoledì prossimo, 26 settembre, la Cassazione si riunirà per esaminare la legittimità – cioè per vagliare la regolarità della procedura – della sentenza emessa contro il direttore de Il Giornale, a cui sono stati comminati 14 mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena.
La testata, com’è oramai nel suo stile post-Montanelli, titola “Vogliono arrestare il direttore. Democrazia negata per legge“.
Napolitano subito si preoccupa di seguire il caso, politici e giornalisti d’ogni colore si schierano compatti in difesa dello sfortunato collega che ha accumulato un numero di condanne tale da escludere i benefici di legge concessi agli incensurati.
Feltri & Company ricordano che l’Italia è posizionata piuttosto male nelle statistiche relative alla libertà di stampa. Tutti, o quasi tutti, puntano il dito contro le Camere che non hanno mai provveduto ad adeguare la legislazione sull’informazione agli standard dei Paesi più evoluti.
All’unisono, a ranghi serrati, ci si scaglia contro la persecuzione del reato di opinione, perché tutti debbono poter esprimere le proprie idee.
Il comune cittadino, cioè la persona che subirebbe la pena senza clamori qualora diffamasse qualcuno, resta sconcertato. Ci si chiede: che cosa c’entra la diffamazione con la libera espressione delle proprie opinioni? La prima è un reato che esiste e che va punito; la seconda è una libertà fondamentale per la democrazia. Deformare una notizia ed invocare la morte per genitori, ginecologo e giudice si può configurare come un comportamento da tutelare in nome della civiltà?
No, non lo è. La sanzione penale punisce l’eccesso, l’offesa gratuita, il dileggio compiuto con un mezzo potente qual è la stampa. L’opinione, espressa col dovuto rispetto, è tutt’altro e non sfiora nemmeno il caso Sallusti, su cu sono competenti ad intervenire la magistratura e l’Ordine professionale.
E’ vero che il reato di omesso controllo è una presunzione di legge draconiana, ma è anche vero che esiste e deve esistere un responsabile per gli articoli pubblicati da una testata giornalistica, soprattutto se si consente ad un anonimo di scrivere tutto quello che gli sfreccia nella mente. In questo caso, non si parla di blog, di comuni cittadini che mettono on line un post, ma di un organo di informazione che ha migliaia di lettori, che gode di una reputazione e di attenzioni da parte dell’ordinamento.
Un articolo, prima di finire nero su bianco, deve essere vagliato da un caposervizio e poi da un caporedattore. Un direttore non può leggere un giornale riga per riga, ma deve saper scegliere i suoi più stretti collaboratori, deve sapere quando un argomento è delicato e merita un esame scrupoloso.
Le parole sono pietre e possono fare molto male; lo capirebbe anche un bambino. Con le parole sono stati distrutti Paesi e civilità (basti pensare alla retorica con cui i dittatori infiammano le masse). Quindi, vanno usate con cautela; ogni notizia va verificata ed ogni termine va soppesato. Ne va della dignità di tutti e, soprattutto, di una professione giornalistica che non vuole essere propaganda, ma informazione seria, ponderata, attendibile.
Se a dirigere Libero fosse stato l’invocato Montanelli, sarebbero volati calci e la stessa scena sarebbe avvenuta con Leo Longanesi, un pensatore liberale che Feltri avrebbe fatto meglio a non citare a conclusione del suo pezzo da prefica (Longanesi fu sempre un anticonformista nemico del potere).
Il nocciolo della questione – sempre dal punto di vista di un semplice cittadino – non è la libertà di opinione, ma il principio di responsabilità. In un Paese come L’italia, dove ad ogni scandalo non corrisponde quasi mai un colpevole, dove lo scaricabarile delle autorità avvilisce le coscienze e gonfia il fegato di bile, è ora di iniziare a dare un nome ed un cognome a chi è causa di errori ed ingiustizie.
Se un individuo viene diffamato, è interesse comune che la legge intervenga e punisca. Se il direttore di un quotidiano non sa fare il suo lavoro, se colleziona condanne, se colpisce immotivatamente chi non ha gli stessi mezzi di divulgazione, è sacrosanto che venga chiamato a pagare per le sue inadeguatezze.
Quasi certamente si alzerà il tono dell’indignazione di qualche paladino delle libertà di comodo, qualche pupazzo griderà contro la giustizia “forcaiola”. Ma non importa. Se un Paese vuole percorrere la strada della serietà e del rispetto, deve iniziare appena possibile ad imparare che cosa significhi “responsabilità”.
Nessuno ha obbligato Sallusti ed essere direttore de Il Giornale, una carica che si presume gli porti qualche vantaggio. Per i politici, i giornalisti, i potenti in genere, il privilegio deve essere bilanciato dalla consapevolezza che gli sbagli si pagano.
Una trentina di anni fa, nella redazione dello stesso Giornale, scattarono le manette ai polsi di Paolo Longanesi, giornalista figlio del dimenticato Leo, perché si rifiutò di fornire al magistrato il nome della fonte da cui aveva attinto una notizia. Senza strepiti e lacrime, finì in prigione. Ai giornalisti professionisti, la legge riconosce un segreto professionale attenuato: se il giudice ingiunge di svelare il nome di una fonte, il giornalista è obbligato a farlo. Se rifiuta, rischia il carcere. Paolo Longanensi rispettò l’etica professionale e restò muto; il magistrato lo punì con la galera. Si seguì l’ordine delle cose, nella piena consapevolezza delle rispettive responsabilità. Non ci furono mobilitazioni per il collega che finiva dietro alle sbarre, anche se tutti – o quasi – si tolsero il cappello di fronte ad un cronista che pagò cara la sua lealtà verso chi gli aveva fornito la notizia.
La legge punisce giustamente la diffamazione. Sebbene sia assai improbabile che varchi davvero le porte del carcere, Sallusti avrebbe potuto salvarsi svelando il nome dell’anonimo Dreyfus. Dimostrando integrità professionale, non ha ceduto. Se si fosse limitato ad accettare la pena, per quanto essa possa sembrargli sproporzionata, avrebbe meritato rispetto e considerazione. Però, avvolgendosi con i panni del martire e imprecando a destra ed a manca, si è trasformato nella solita maschera italiana, incolpevole di tutto, vittima di congiure e storture di cui si avvede solo quando viene direttamente colpito, pronta a puntare il dito per scansare ogni responsabilità. Come un bambino.
Nell’occhielo dell’apertura a 4 colonne è stato scritto “Giustizia malata“, benché il titolista avrebbe dovuto farsi sfiorare dal dubbio che forse, in questo caso, ad aver avuto la febbre sia stato un giornalismo approssimativo e sguaiato.
Le litanie e le veglie di preghiera non hanno reso un buon servigio a Sallusti; anzi, forse lo hanno convinto di essere realmente immacolato.
Il mentore e maestro Vittorio Feltri avrebbe fatto meglio a prendersi un sedativo per placare il tremore alle mani e Marco Travaglio avrebbe dovuto risparmiarsi una crociata che rischia di avere contorni labili e poco limpidi in tempi di caste.
Per me e per tanti altri comuni cittadini, questa avrebbe potuto essere l’occasione per riflettere volgendoci ad esempi edificanti e non alla banda dei soliti ignoti.
La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza n. 41249/2012, con cui l’attuale direttore de “Il Giornale” è stato condannato a 14 mesi di reclusione per aver diffamato indirettamente (cioè tramite due articoli pubblicati da suoi giornalisti) il giudice Giuseppe Cocilovo, quando era alla guida del quotidiano “Libero”.
Il giudizio è molto severo. La Suprema Corte parla di «spiccata capacità a delinquere», dimostrata da numerosi precedenti e dalla «gravità» della «campagna intimidatoria» e «diffamatoria»: «nell’ambito di un lecito quadro di dissenso per la disciplina legislativa dell’aborto», si è attuata una «illecita strategia di intimidatrice intolleranza, di discredito sociale, di sanzione morale, diretta contro il magistrato».
In merito alla presunta libertà di opinione, i giudici scrivono: «L’affermato intreccio del dovere di giornalista di informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come finalità la verità e la sua diffusione». Se manca «questa base di lancio – si legge nella sentenza – se non c’è verità, ma calcolata e calibrata sua alterazione, finalizzata a disinformare e a creare inesistenti responsabilità e a infliggere fantasiose condanne agli avversari, il richiamo a nobili e tangibili principi di libertà è intrinsecamente offensivo per la collettività e storicamente derisorio, beffardo per coloro che, in difesa della libertà di opinione, hanno sacrificato la propria vita». «In ordinamento e in una società, che vivono e si sviluppano grazie al confronto delle idee, non può avere alcun riconoscimento l’invocato diritto di mentire, al fine di esercitare la libertà di opinione», sentenzia la Cassazione che mette una pietra tombale sulle tesi della difesa di Sallusti.
«Gli atti processuali – si legge nelle 26 pagine che contengono le motivazioni della decisione assunta il 26 settembre scorso – danno un quadro di forti tinte negative sulle modalità della plurima condotta trasgressiva» del giornalista, non solo nei confronti di Cocilovo, ma anche verso i genitori adottivi e la loro figlia minorenne «sbattuti in prima pagina».
Sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte di Cassazione rileva che sul piano sostanziale la difesa dell’imputato «non indica alcun elemento che consenta una prognosi positiva sui futuri comportamenti di un giornalista che, in un limitato arco di tempo (dal 2 settembre 2001 al 30 maggio 2003) ha sei volte manifestato una reiterata indifferenza colposa nei confronti del diritto fondamentale della reputazione e una volta (il 12 ottobre 2002) ha leso direttamente tale bene».
Tanto rabbiosa quanto prevedibile la reazione di Sallusti che, pur potendo chiedere di scontare la pena nella forma dell’affidamento sociale, continua a rifiutare ogni misura alternativa al carcere.
» Le motivazioni della sentenza di 1° grado del 26.1.2009 tratte dal sito Diritto Penale Contemporaneo.
» Il testo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 26.9.2012 verso Sallusti e Monticone.
» Nota sul caso Sallusti, diramata dall’ufficio stampa della Corte di Cassazione il 26 settembre 2012.
Art. 595 del Codice Penale – Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni). Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni). Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 57 del Codice Penale – Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art. 57 bis del Codice Penale – Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.