Riammissione alla rateazione dei debiti fiscali
27 Apr 2016 | Di Redazione | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsPagando entro il prossimo 31 maggio 2016 l’ultima rata scaduta, i contribuenti morosi potranno usufruire di nuovo del beneficio della rateazione dei debiti fiscali, poiché lo stesso versamento costituisce una richiesta di riammissione al pagamento rateale. Questa opportunità è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2016 ed è stata definita da una recente Circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate.
Riammissione al piano di ammortamento
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute al Fisco a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza, sono riammessi al piano iniziale di ammortamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette. Per ottenere la riammissione al pagamento rateale, è sufficiente versare la prima delle rate scadute entro il prossimo 31 maggio.
La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 22 aprile 2016, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle norme e precisa le modalità e i termini degli adempimenti necessari per riottenere il beneficio.
Contribuenti interessati
I contribuenti interessati sono i seguenti:
- coloro che hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure prestando acquiescenza all’accertamento (sono esclusi, quindi, gli altri istituti deflattivi, come la conciliazione e la mediazione);
- i soggetti che hanno scelto di pagare a rate;
- i cittadini decaduti dal beneficio per non avere rispettato le scadenze imposte dal piano di rateazione (mancato integrale pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza della successiva).
Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato a due condizioni:
- la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 (quindi, a partire dal 15 ottobre 2012), facendo riferimento alla scadenza ordinaria della rata non pagata; questo requisito non viene considerato soddisfatto – ad esempio – per la rata scaduta il 25 agosto 2012 e non pagata entro il termine della rata successiva in scadenza il 25 novembre 2012;
- le somme, il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza dal beneficio della rateazione, devono riguardare le imposte dirette, come Irpef, Ires, addizionali, Irap; di conseguenza, sono escluse le imposte indirette (ad esempio, l’Iva).
Come riparare
Il procedimento per la riammissione alla rateazione dei debiti fiscali viene avviato dal contribuente con il pagamento o con l’integrazione di pagamento della prima delle rate scadute, cioè della rata prevista nell’originario piano di ammortamento, il cui omesso o insufficiente versamento ha determinato la perdita del beneficio. Il pagamento deve avvenire entro il prossimo 31 maggio 2016.
Il numero delle rate successive sarà pari al numero delle rate non pagate contemplate dal piano originario (esclusa, ovviamente, quella versata per la riammissione alla dilazione), con scadenza trimestrale nello stesso giorno in cui è stato effettuato il versamento effettuato per chieere la riammissione: ad esempio, se il saldo della rata inevasa avviene il 30 maggio, le rate successive scadranno il 30 agosto, il 30 novembre e così via.
Importo dovuto ai fini della riammissione alla rateazione fiscale:
- se l’atto definito riguardava soltanto imposte dirette, occorre versare l’intera somma della rata, il cui
mancato pagamento ha determinato la decadenza dal beneficio; - se l’atto definito riguardava anche altre imposte, dalla rata scaduta vanno sottratti gli importi riferiti a quelle altre imposte ed ai relativi interessi e sanzioni. Se nell’originario piano di ammortamento le sanzioni erano state cumulate in un unico codice tributo, va scorporata in misura proporzionale la quota relativa alle altre imposte e va versata la differenza;
- per gli interessi di rateazione, bisogna fare riferimento a quelli compresi nella rata scaduta, commisurandoli ai tributi e alle sanzioni determinati come già descritto. In seguito, al momento di predisporre il nuovo piano di rateazione, sarà l’ufficio del Fisco a calcolare gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento.
Nei 10 giorni successivi al versamento, il contribuente dovrà trasmettere una copia della relativa quietanza all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione. L’adempimento è possibile tramite consegna diretta oppure per posta elettronica ordinaria o certificata (cioè la Pec). L’eventuale omissione della comunicazione non inficia la validità del procedimento, ma va tenuto presente che l’ufficio potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento soltanto dopo aver ricevuto la quietanza.
Come procede l’ufficio del Fisco
Dopo aver ricevuto la quietanza di versamento, l’ufficio sospende i carichi iscritti a ruolo, bloccando l’avvio di azioni esecutive in relazione alle somme che, a seguito della decadenza, sono state già affidate all’Agente della riscossione per il recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno invece essere versate a rate tramite il Modello F24.
La sospensione riguarderà i soli importi dovuti a titolo di imposte dirette e connessi interessi e sanzioni. Sarà sospesa anche la quota parte della sanzione aggiuntiva applicata a seguito della decadenza sull’importo residuo dovuto a titolo di imposte dirette.
Successivamente, lo stesso ufficio elabora un nuovo piano di ammortamento, avvisando il contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per posta elettronica ordinaria o certificata (in pratica, lo stesso mezzo utilizzato dal contribuente per trasmettere la quietanza).
Effettuato il ricalcolo delle rate, l’ufficio scomputa eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente, imputandoli alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione. Pertanto, se il contribuente ha già eseguito dei pagamenti, l’ufficio sottrarrà dalla somma dovuta quanto è già stato pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni e interessi (non sono rimborsabili eventuali eccedenze rispetto all’ammontare ricalcolato).
In fase di ricalcolo del piano rateale, l’ufficio deve anche verificare presso l’Agente della riscossione l’eventuale pendenza di procedimenti ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Infatti, in caso positivo, sarà necessario acquisire i relativi dati contabili (ossia gli importi che l’Agente riscuoterà tramite tale procedimento) e scomputarli dall’importo compreso nel nuovo piano di rateazione per quanto riguarda la parte relativa alle imposte dirette.
Infine, dopo avere verificato l’integrale pagamento di tutte le rate del nuovo piano, l’ufficio revocherà la sospensione sui carichi iscritti a ruolo e procederà al loro sgravio.
Attenzione: il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, del nuovo piano di ammortamento determina la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione. In tale circostanza, l’ufficio, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva, effettua lo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza e revoca la sospensione per consentire la ripresa della riscossione coattiva per mezzo dell’Agente della riscossione.