Tares, approvato il bollettino di pagamento
21 Mag 2013 | Di Redazione | Categoria: In primo piano, In primo piano: newsApprovati i modelli di bollettino di conto corrente postale per il pagamento della Tares, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, che da quest’anno sostituisce la Tarsu e la Tia. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013 sono stati pubblicati gli stessi modelli ed il provvedimento di approvazione, cioè il Decreto interministeriale del 14 maggio 2013, emanato dal ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.
I nuovi bollettini di pagamento sono utilizzabili dal prossimo primo luglio. Il bollettino in bianco (allegato n. 3 al decreto ministeriale) sarà disponibile negli uffici postali. Il bollettino che costituisce l’allegato n. 2 potrà essere inviato ai contribuenti dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in forma precompilata con i dati identificativi del contribuente, il codice catastale del Comune in cui sono situati il locale o l’area assoggettati al tributo, l’importo da pagare.
Il pagamento della Tares potrà essere effettuato negli uffici postali, oppure utilizzando il servizio telematico di Poste italiane (in pratica, collegandosi al sito delle Poste, all’indirizzo web http://www.poste.it/). Non è possibile pagare l’imposta tramite bonifico bancario.
Il conto corrente su cui versare gli importi è il numero 1011136627, valido per tutti i Comuni italiani. L’intestazione sul bollettino è “Pagamento Tares“.
Il nuovo tributo potrà essere versato in 4 rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, come previsto dall’articolo 14 del Decreto legge n. 201 del 2011. Tuttavia, per il 2013, ai Comuni è concessa la facoltà di variare le scadenze ed il numero delle rate. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal giorno 1 al giorno 16 del mese di scadenza. Chi vuole può usufruire della possibilità di pagare la Tares in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Per l’anno 2013, i bollettini di conto corrente vanno obbligatoriamente utilizzati per il versamento dell’ultima rata del tributo e della maggiorazione standard (quest’anno destinata allo Stato) di 0,30 euro per metro quadrato.
A proposito della Tares, va ricordato che con la circolare 1/Df del 29 aprile 2013sono state rese note alcune precisazioni: le aree scoperte pertinenziali non domestiche sono tassabili soltanto se operative; altrimenti sono esenti dal tributo sui rifiuti. La circolare ha chiarito che il non assoggettamento al tributo delle aree scoperte “non operative” – pertinenziali o accessorie a locali tassati – riguarda anche i locali diversi dalle civili abitazioni: ad esempio, il parcheggio di un centro commerciale. Rimangono invece sottoposte alla Tares le superfici scoperte operative (ad esempio, gli stabilimenti balneari) e le aree comuni condominiali detenute od occupate in via esclusiva.
Mentre a regime è previsto che l’importo annuale della Tares venga versato in quattro quote (gennaio, aprile, luglio e ottobre), per l’anno 2013 i Comuni possono variare le scadenze ed il numero delle rate, potendo anticipare la prima rata (attualmente prevista per luglio, come stabilito dal Decreto legge n. 1 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013 n. 11.) e posticipare l’ultima.
Per avvalersi di questa facoltà, gli enti locali devono emanare una apposita delibera almeno 30 giorni prima della data decisa per il versamento. Tale delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito internet del Comune, in modo da portarla a conoscenza di tutti i cittadini. Qualora il Comune non adottasse alcuna delibera o non rispettasse le prescrizioni, restano validi i termini già fissati, che prevedono il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio entro la scadenza di quest’ultima (luglio) e dell’ultima a ottobre.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare 1/Df del 29 aprile 2013 ha specificato che solo per il 2013 e limitatamente alle prime due rate, “a eccezione dell’ultima”, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli precompilati già predisposti per il versamento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2, cioè i vecchi i tributi sostituiti dalla Tares.
I bollettini potranno contenere gli importi dei vecchi tributi relativi al 2012, oppure quelli della Tares, nel caso in cui l’ente locale avesse già disciplinato il nuovo tributo. In ogni caso, l’ultima rata del 2013 andrà determinata a saldo, sulla base delle tariffe della Tares.
Al momento del pagamento dell’ultima rata, da effettuare esclusivamente attraverso il modello F24 o tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale, il contribuente dovrà versare anche la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, per il 2013 riservata allo Stato. Infine, per il 2013, è stata sospesa la possibilità per i Comuni di aumentare la maggiorazione fino ad un massimo di 0,10 euro.
Per completare il quadro della disciplina normativa della Tares, si richiama l’articolo 10 del Decreto legge n. 35 del 2013 (con il quale si sblocca il pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni) che ha introdotto alcune disposizioni riguardanti la riscossione della Tares ed il suo ambito di applicazione.