Tasi, bollettino ufficiale di conto corrente postale

28 Mag 2014 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Minitero dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014, contenente in allegato il bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili, cioè la TASI. Il provvedimento è apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014.

» Cliccare qui per scaricare il facsimile in Pdf del bollettino ufficiale di conto corrente postale per il pagamento della TASI, approvato dal Ministero delle Finanze.

Qui sotto, il testo del decreto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE di concerto con IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l’altro, che il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
Visto il medesimo comma 688 a norma del quale, tra l’altro, il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale, con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio Inserzioni – n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall’anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. Il contribuente può effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l’immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Art. 2

Numero e intestazione del conto corrente postale

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico.
2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI».

Art. 3

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate – Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d’Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.
3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.
4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell’allegato 3, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Art. 5

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel successivo Allegato 1.
2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 maggio 2014

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
Il direttore dell’Agenzia delle entrate: Befera

Allegato 1

1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art.1, è caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di seguito descritto:

  • 1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896;
  • 1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con 1017381649;
  • 1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell’importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l’importo totale del bollettino;
  • 1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocità del dato, come di seguito descritto:
    • primo byte: ultima cifra dell’anno di riferimento del tributo (4=2014, 5=2015, ecc.);
    • dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, G=07, H=08, I=09, L=10, M=11);
    • dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale;
    • dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l’obbligo di univocità del valore nell’ambito dell’anno;
    • dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.

Allegato 2

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