Imu, articolo 13 aggiornato del decreto legge 201/2011 Salva Italia

1 Mag 2012 | Di | Categoria: In primo piano, In primo piano: news

Imu, Imposta Municipale Unica sugli immobiliDopo l’entrata in vigore della legge 26 aprile 2012 n. 44 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, Supplemento Ordinario n. 85) che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento’ (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 52 del 2 marzo 2012), riproponiamo la versione aggiornata dell’articolo 13 del Decreto Salva Italia, con cui il governo presieduto di Mario Monti ha anticipato di 2 anni l’Imu, l’Imposta Municipale Unica già prevista dagli articoli 8 e e 9 del Decreto sul Federalismo fiscale (decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 intitolato ‘Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale’, nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011).

Come si sa, l’articolo 13 del decreto Salva Italia ha ripristinato l’imposta sugli immobili anche per la prima casa, dopo l’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale nel 2008.
Alle numerose novità ed aggravi presenti nel citato articolo 13, si sono aggiunti gli emendamenti apportati dalle commissioni di Camera e Senato, che hanno variato e reso più articolata la disciplina dell’Imu. Tutte le modifiche alla imposta municipale immobili sono entrate in vigore il 29 aprile 2012.

» Cliccare qui per il testo aggiornato alla Legge di Stabilità 2013 dell’art. 13 del decreto n. 201 del 2011.
» Cliccare qui per il testo integrale della Legge di Stabilità 2013, cioè la Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Testo completo ed aggiornato dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, recante ‘Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici’ (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, Supplemento Ordinario n. 276).

Art. 13. Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto nonutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatoridiretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamentodella prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. Si applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11.

10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicanola riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietào di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni diapprovazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d) il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole:"20 dicembre". All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4";

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. (soppresso dalla legge di conversione)

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  1. Per il pagamento con F24 ,ho scaricato dal sito ufficiale delle agenzie delle entrate ,dei codici tributi:
    3917 altri fabbricati (destinatario Stato);3918 altri fabbricati (destinatario Comune) e cosi via…
    allora mi domando, come acconto (vers Giugno);in percentuale qual’e’ la quota dello Stato e quella del Comune?ho urgenza …se qualcuno puo’ aggiornarmi grazie e cordiali saluti.

    RISPOSTA

    Il pagamento dell’acconto Imu va effettuato con il modello F24 dividendo a meta (50%) l’importo da versare e indicando la quota statale con il codice tributo dell’Erario e l’altra con il codice tributo del Comune. La quota statale non è tuttavia dovuta su tutti gli immobili. Ne sono esclusi l’abitazione principale, i fabbricati rurali strumentali e, per effetto delle modifiche apportate nella legge 44/2012, gli immobili degli Iacp (Istituto autonomo case popolari) e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
    La risoluzione 35/E del 2012 dell’agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo utilizzabili per pagare l’Imu con il nuovo modello F24:

    • 3912: Imu su abitazione principale e relative pertinenze da versare al Comune in due rate (18 giugno e 17 dicembre) al 50%, oppure in tre rate (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre) al 33%;
    • 3913: Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale da versare al Comune nella misura del 30%, ma se sono ancora iscritti al catasto terreni, vanno accatastati tra i fabbricati entro il 30 novembre, e in quel caso non versano acconto;
    • 3914: Imu per i terreni agricoli, quota del 50% al Comune;
    • 3915: Imu per i terreni agricoli, quota del 50% allo Stato;
    • 3916: Imu per le aree fabbricabili, quota del 50% al Comune;
    • 3917: Imu Imu per le aree fabbricabili, quota del 50% allo Stato
    • 3918: Imu per gli altri fabbricati, quota del 50% al Comune;
    • 3919: Imu per gli altri fabbricati, quota del 50% allo Stato.
  2. l’acconto IMU dovrà essere così versato:
    ABITAZIONE PRINCIPALE
    OPZIONE 1: 50% ENTRO IL 18/06/2012 – ALIQUOTA BASE 0,4% CODICE TRIBUTO 3912
    OPZIONE 2 – 33% ENTRO IL 18/06/2012 – 33% ENTRO IL 17/09/2012 CODICE TRIBUTO 3912

    ALTRI FABBRICATI
    ENTRO IL 18/06/2012: Calcolare il 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota base dello 0,76% ed effettuare il versamento di metà importo con codice 3916 (quota Comune) e metà con codice 3917 (quota Stato)

    AREE FABBRICABILI
    Calcolo identico ad altri fabbricati. Cambiano i codici tributo 3918 (quota Comune) – 3919 (quota Stato)

    Ci sono anche altre tipologie ma queste son le principali

    Spero di esserti stato di aiuto

    Cordiali saluti

  3. NON VORREI SBAGLIARMI, MA MI SEMBRA CHE IL SIG. MARCO ABBIA INVERTITO I CODICI DEL TRIBUTO, OVVERO, SECONDO LA RISOLUZIONE N. 35/E del 12 aprile 2012 COME DA SITO WEB DELL’ AGENZIA ENTRATE DI ROMA:
    – ALTRI FABBRICATI: 3918 (COMUNE) – 3919 (STATO)
    – AREE FABBRICABILI: 3916 (COMUNE) – 3917 (STATO)
    Non vorrei creare confusione, ma dalla risoluzione che ho citato, risulta così.

    Cordiali Saluti

  4. Buongiorno io sono proprietaria di un appartamento nel quale ho la residenza ma anche un contratto di locazione abitativa per studenti universitari vorrei sapere come calcolare l’imu!Grazie saluti

  5. luigi18maggio 2o12 8.49 buongiorno sono proprietario di appartamento abitazione principale sono in separazione dei beni con mia moglie . mia moglie eproprietario di un altro appartamento. nel stesso comune vorrei conoscere se vengono definite prima. e seconda casa. o tutti due appartamenti vengono prime case. nel calcolo l imu GRAZIE . SALUTI

  6. ATTENZIONE: PER PORRE EVENTUALI QUESITI SULL’IMU, UTILIZZARE IL FORUM FISCALE DI DOSSIER.NET, COLLEGANDOSI ALLA SEGUENTE PAGINA:
    http://www.dossier.net/board/index.php

  7. Bianca 19 maggio 12
    Ho concesso un appartamento in ‘comodato d’uso’ alla figlia, devo pagare l’IMU come seconda casa per questo immobile? Grazie saluti

  8. Salve. Io sono proprietario di due case ma 2 particelle diverse 28 e 29 attaccate come una sola casa, con le entrate in 2 vie diverse. io sono residente nella 29 via X e la mia ex moglie (separati) nella 28 via Y. Da considerare chi io ho in uso il seminterrato della 28 che corrisponde al 20% del fabbricato particella 28. Cosa devo pagare? e chi deve pagare visto che ho sentito dire che la casa data in affidamento con i figli deve pagarla chi c’è l’ha in uso? Grazie

  9. se il comune non delibera l’aliquota imu da applicare ai terreni agricolo e alle aree fabbricabili, ed essendo tli riduzioni non incidenti sulla quota riservata allo stato (3,8), il comune non solo non incassera’ l’imposta su tali immobili,ma sara’ tenuto a versare allo stato la quota ad esso riservata, fermo restante il dubbio sulla leggittimita’ di tale delibera (art. 13 dl 201\2011).